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Pubblica amministrazione: Al via la rivoluzione dei bilanci locali |
Pubblica Amministrazione |
Con l'approvazione in Conferenza unificata dei decreti attuativi della riforma della contabilità inserita nel Dlgs 118/2011, entra nel vivo la rivoluzione dei bilanci locali. Per oltre 70 enti tra Comuni, Province e Regioni, il Dpcm che dà attuazione alla fase sperimentale (e i suoi allegati) sarà un vero banco di prova per testare, nei prossimi due anni, la bontà delle riforme previste nel settimo decreto attuativo del federalismo fiscale. Ciò nondimeno, la riforma dovrà essere studiata e applicata fin dal 2012 dalla generalità degli enti territoriali per avere, dal 2014, i conti in grado di assorbire le innumerevoli novità previste dal decreto legislativo e dai decreti attuativi. Nuovo principio Di tutte le novità, il maggiore e immediato impatto sui prossimi bilanci locali è dovuto alla riscrittura del nuovo principio della competenza finanziaria e del relativo principio gestionale applicato, allegato al Dpcm in via di emanazione. La diversa modalità di contabilizzazione, infatti, avrà effetti per tutti già a partire dal rendiconto 2011, oltre che in sede di predisposizione dei preventivi 2012. In sede di rendiconto dovrà essere attentamente valutato ogni singolo residuo attivo e passivo alla luce del nuovo principio; dai bilanci 2012, poi, non sarà più possibile ignorare la programmazione di opere e lavori pubblici che, inevitabilmente, saranno conclusi dopo la fine del periodo di sperimentazione, con la conseguenza che quanto oggi programmato e finanziato dovrà, almeno in parte, essere reinserito nei bilanci 2014 e successivi. Il nuovo principio della competenza finanziaria impone l'impegno delle spese di investimento negli esercizi finanziari in cui scadono le singole obbligazioni passive. Il "timing" dei prossimi bilanci, quindi, deriva dalla programmazione temporale di realizzazione dei singoli interventi. Le nuove opere programmate a decorrere dal 2012, nei fatti, ipotecano gli esercizi futuri sia in termini di compatibilità con le attuali regole di finanza pubblica (si veda l'articolo sotto) sia in termini di costruzione dei futuri preventivi che, prima di accogliere la nuova programmazione, devono assicurare gli stanziamenti di competenza di tutte le opere già programmate e finanziate e la cui obbligazione giuridica non è ancora scaduta. Più trasparenza Il nuovo modello di contabilizzazione ipotizzato dal Dpcm attuativo del decreto sull'armonizzazione, con un indubbio contributo alla trasparenza dei bilanci pubblici, imporrà alle amministrazioni di fare propri le opere e gli interventi programmati nel passato e di consentire nuovi interventi solo una volta conclusi quelli in essere, garantendo una più lineare programmazione degli investimenti sul territorio. L'opera pubblica, una volta finanziata, non sarà più, come accade ora, gestita solo a residui, ma sarà riproposta nei preventivi degli anni successivi sino alla sua conclusione, dando la possibilità all'organo decisionale di esercitare effettivamente il ruolo di controllo sull'attività dell'ente. Equilibri finanziari nel tempo L'impegno di spesa da imputare negli esercizi in cui lo stesso scade e l'obbligo di avere attivato il finanziamento per l'intero importo dell'investimento programmato hanno costretto il legislatore delegato a introdurre un meccanismo tale da permettere, in sede di previsione e di rendicontazione, l'equilibrio finanziario nel tempo. Tale meccanismo è stato individuato nel fondo pluriennale vincolato, costituito da un saldo pari alla differenza tra le risorse già accertate e l'esigibilità differita della spesa in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo consente di dare copertura, negli esercizi successivi a quello in cui è finanziato l'investimento, e di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria rendendo esplicita la distanza tra il finanziamento di un'opera e la sua effettiva realizzazione attraverso l'impiego nel tempo delle risorse già accantonate. Il fondo può essere costituito solamente a seguito dell'accertamento delle entrate che finanziano la spesa, la quale, come accade oggi, può essere impegnata solo a copertura finanziaria avvenuta. Fonte: Sole24Ore |
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