Pubblica Amministrazione: alle corde sullo spesometro PDF Stampa E-mail
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Non c'è pace per i contribuenti Iva. Dopo la doppia sentenza con cui la Corte di cassazione ha raddoppiato, di fatti, le sanzioni in caso di omessi versamenti e le oscillazioni sul reverse charge vengono al pettine i nodi dell'operazione spesometro. Tanti per le imprese è vero, ma molti anche per la pubblica amministrazione chiamata ad adempimenti finora non previsti.

Lo spesometro esteso con effetto retroattivo agli enti pubblici dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 rischia, infatti, se non interviene un'interpretazione correttiva, di creare gravi problemi a questi soggetti, i quali, fino al 2 agosto, erano esclusi dall'adempimento.

Stato Regioni, Province, Comuni e tutti gli organismi di diritto pubblico, infatti, erano stati esclusi dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 21 del Dl 78/10 per effetto del provvedimento del direttore delle Entrate n. 2011/92846 del 21 giugno 2011, integrativo e correttivo del provvedimento 2010/184182 del 22 dicembre 2010. L'esclusione veniva motivata con le particolari modalità di tenuta della contabilità pubblica e con le conseguenti oggettive difficoltà e onerosità legate all'obbligo di separare e comunicare le sole operazioni rilevanti ai fini Iva. A oggi nulla è cambiato sul punto poiché la riforma della contabilità pubblica (legge 196/09) non ha ancora trovato piena attuazione: è in corso una fase di sperimentazione facoltativa per taluni enti (ad esempio per Province, Comuni e Università), mentre l'entrata a regime del nuovo impianto contabile è prevista per il 2015 per gli enti territoriali e per il 2014 (salvo proroghe) per gli altri enti.

Ora però, per effetto del Provvedimento 2013/94908 dello scorso 2 agosto, anche gli enti pubblici – se in possesso di partita Iva – dovranno predisporre e trasmettere la comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate relativamente alla propria sfera "commerciale".

Torna, quindi, con forza il problema delle peculiarità contabili e degli acquisti promiscui, cioè degli acquisti di beni e servizi impiegati sia nella sfera "commerciale", sia anche in quella "istituzionale". Ancor più se si pensa che l'obbligo di comunicazione, salva diversa interpretazione dell'agenzia delle Entrate, decorre già con riferimento alle operazioni effettuate nel 2012: non solo, dunque, permangono le motivazioni che avevano spinto l'agenzia delle Entrate a escludere gli enti pubblici dallo spesometro, ma le stesse sono aggravate dal fatto che le singole rilevazioni non sono state effettuate nell'ottica e in previsione di un obbligo di comunicazione.

Certamente ci sono gli spazi per ritenere che il nuovo obbligo possa decorrere solo per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2014 o, quantomeno, dal 1° gennaio 2013: in tal senso depongono sia la presenza di un precedente Provvedimento di esonero a fronte del quale gli enti pubblici non si sono certo preoccupati di rilevare le operazioni al fine di comunicare separatamente i dati afferenti la propria sfera commerciale, sia anche lo Statuto del contribuente, il quale, all'articolo 3 comma 1, esprime chiaramente il divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.

Questa soluzione, però, necessita di espresso avallo da parte dell'Agenzia, avallo in assenza del quale gli enti devono ritenersi comunque esposti al rischio di contenzioso laddove decidano di non presentare la comunicazione per gli anni 2012 e 2013.

L'intervento chiarificatore dell'agenzia delle Entrate è necessario altresì in relazione alle modalità di compilazione del nuovo spesometro, con particolare riferimento agli "acquisti promiscui", cioè agli acquisiti afferenti sia la sfera istituzionale, sia quella commerciale degli enti: in particolar modo, nel caso in cui l'ente abbia scelto la strada di rinunciare al diritto alla detrazione e di non registrare a Iva la fattura (si veda il Sole 24 Ore del 13 agosto scorso).

A margine, e a prescindere da quanto verrà definito circa la decorrenza dello spesometro, rimane fermo che gli acquisti da Paesi "black list", anche se solo parzialmente riferiti alla sfera commerciale, dovranno confluire nel nuovo modello di comunicazione per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013.

Fonte: Sole24Ore.it

 

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