Pubblica amministrazione: Ammessi i controlli a sorpresa PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

L'ordinanza del Sindaco contro l'inquinamento acustico non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, perché la Pubblica amministrazione incaricata dei controlli ha il «diritto alla sorpresa», per evitare che la comunicazione consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto». Così ha stabilito il Tar Umbria, sezione I, 26 agosto 2011, sentenza n. 271.

Il caso riguardava una società di mangimi per animali, la cui lavorazione produceva forti rumori, che danneggiavano la salute degli abitanti di un edificio residenziale, situato di fronte allo stabilimento. Il sindaco, per risolvere il problema, aveva emanato un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del Testo unico degli Enti locali, e aveva ordinato alla società di adeguare le emissioni acustiche ai limiti normativi. La società aveva impugnato l'ordinanza, sostenendo, tra l'altro, che non vi era stata la preventiva comunicazione del l'avvio del procedimento e delle misurazioni programmate dal l'Arpa.

Il Tar ha però respinto il ricorso basando le sue motivazioni su due punti: 1. l'organo pubblico incaricato dei controlli ha il «diritto alla sorpresa» nello svolgimento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto»; 2. il controllato ha però il diritto di verificare e contestare, anche successivamente, la veridicità e l'idoneità degli accertamenti compiuti.

La sentenza è giustificata.

Il «diritto alla sorpresa» della pubblica amministrazione controllante è consentito dall'articolo 7 della legge 241/1990, che stabilisce che non è necessario l'avvio del procedimento allorché «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento». Si potrebbe obiettare che il contraddittorio deve essere osservato «nel momento» in cui il controllo è effettuato, e non in momenti successivi.

Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, vi è qui una situazione vincolata, perché se vi è l'avvio del procedimento, il controllato può sfuggire al controllo; se non vi è l'avvio del procedimento, il controllo si svolge senza contraddittorio. I giudici hanno perciò esattamente stabilito che il contraddittorio è necessario, ma esso può avvenire anche in momenti successivi.

Fonte: Sole24Ore

 

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