Pubblica Amministrazione: Anche nella Pa arriva l'Aspi PDF Stampa E-mail
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Il lavoro a tempo determinato e l'Aspi. Le collaborazioni coordinate e continuative e le astensioni per i neopadri. I contributi per il baby sitting e le assunzioni obbligatorie. Sono i punti principali della disciplina del pubblico impiego modificati dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (la 92/2012), che entrerà in vigore il 18 luglio.

La riforma si applica come norma di principio alla pubblica amministrazione.

Mentre i dipendenti pubblici non contrattualizzati (per esempio, militari, forze di polizia, magistrati, carriere diplomatica e prefettizia) sono esclusi dall'ambito di applicazione delle nuove regole. In ogni caso, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della riforma con le disposizioni in vigore nel rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dovranno essere disciplinati sulla base di una proposta del ministro della Pa, da presentare sentite le organizzazioni sindacali. Questa proposta è già stata definita nelle sue linee guida, peraltro criticate perché sembrano riportare in auge regole superate dalla legge Brunetta, ma non è ancora approdata all'esame del Consiglio dei ministri.

Nei fatti, la riforma Fornero rafforza il principio per cui le assunzioni sono ordinariamente a tempo indeterminato, mentre il ricorso al tempo determinato ha un carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Inoltre, nel pubblico impiego per procedere ad assunzioni a tempo determinato continua a essere necessario che esistano ragioni straordinarie e limitate nel tempo, sulla base delle previsioni dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001.

Si applica al pubblico impiego il nuovo ammortizzatore, l'Aspi. I lavoratori a tempo determinato della Pa potranno quindi godere di una indennità di disoccupazione calcolata sull'ammontare della retribuzione percepita, mentre è escluso il pagamento di un contributo addizionale per il suo finanziamento.

La riforma chiarisce poi che il ricorso al lavoro accessorio nelle Pa è subordinato al rispetto dei tetti alla spesa del personale e del patto di stabilità: i Comuni che non hanno rispettato i vincoli non possono ricorrere a questo istituto.

Inoltre, l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative è limitato nell'ambito di progetti specifici, che devono essere significativamente diversi dalle normali attività di istituto: non è quindi più possibile ricorrere ai Co.co.co. nell'ambito di generici programmi. Viene stabilito il principio che i compensi da corrispondere ai Co.co.co. non siano inferiori al costo del lavoro subordinato per lo svolgimento di analoghe mansioni. Si sanzionano le violazioni delle regole sui Co.co.co. con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fin dall'inizio del contratto; nella Pa questa sanzione non si può spingere fino all'assunzione a tempo indeterminato in virtù della riserva costituzionale alle assunzioni solamente tramite concorsi pubblici. Nel caso di iscritti ad albi professionali, i limiti per i Co.co.co. sono meno rigidi. Questo insieme di disposizioni rafforza i vincoli, per molti versi analoghi, previsti per le Pa dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001.

Novità, inoltre, per i neogenitori. Per il triennio 2013/2015, anche i dipendenti pubblici che diventano padri dovranno, comunicandolo al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, godere di almeno un giorno di astensione dal lavoro remunerata nei primi cinque mesi di vita del bambino e potranno godere, in luogo della madre, di altri due giorni di astensione remunerata. E anche nelle Pa sarà possibile per le lavoratrici neomamme chiedere un assegno per l'acquisto di servizi di baby sitting.

Nel calcolo delle assunzioni obbligatorie devono poi essere inseriti anche i dipendenti a tempo determinato, mentre continuano a essere esclusi i dirigenti: aumenterà in questo modo il numero di lavoratori disabili che devono essere assunti da tutti i datori di lavoro.

Fonte: Sole24Ore

 

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