Pubblica amministrazione: Appalti divisi in più lotti per aprirsi alle Pmi PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Le gare di appalto per beni e servizi devono essere impostate in modo tale da garantire l'accesso al confronto anche alle Pmi, anche quando gestite in forma aggregata.

L'articolo 1 del Dl 95/2012 introduce ulteriori elementi di salvaguardia per le piccole e medie imprese, rafforzando il sistema impostato dalla legge 180/2011 e sancito nel Codice Appalti, con il principio della necessaria suddivisione in lotti degli appalti, salve valutazioni (esplicite) di convenienza economica (articolo 2, comma 1-bis).

La norma integra l'articolo 41 del DLgs 163/2006, specificando che sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.
Nelle gare di appalto per l'acquisizione di beni e servizi, le stazioni appaltanti devono motivare nel bando o nel disciplinare le ragioni operative e di convenienza economica che hanno indotto a realizzare una procedura con lotto unico e i motivi che hanno determinato i requisiti di capacità economico-finanziaria fondati sul fatturato secondo valori significativi.

Particolare attenzione è posta anche all'ammontare della cauzione provvisoria e definitiva, che nelle gare in forma aggregata effettuate da centrali di committenza è prevista rispettivamente nei termini massimi del 2 e del 10 per cento. Questo dato sembra compensare le linee di massima razionalizzazione introdotte per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria dall'articolo 7 della legge 94/2012 (di conversione del primo decreto spending review, il 52/2012).

La norma, infatti, riformulando l'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche (compresi gli enti locali, le Camere di commercio, le Asl, le aziende speciali) sono tenute ad acquistare beni e servizi in tale fascia di valore ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip o ad altri mercati elettronici, gestiti ad altre amministrazioni.

La disposizione vale peraltro per tutte le tipologie di beni e servizi per i quali sia presente un catalogo attivo, con fornitori abilitati, ma comporta la necessaria verifica da parte delle stazioni appaltanti, le quali, in caso di rinvenimento della tipologia di prodotto o di attività che devono acquisire, hanno l'obbligo di fare ricorso al Mepa.

Per i beni e servizi non rinvenibili nei mercati elettronici della Consip, delle centrali di committenza regionali o di altre amministrazioni, gli enti locali possono continuare ad acquisire con gare sottosoglia o con procedure in economia.

La disposizione, peraltro, costituisce uno stimolo per le singole amministrazioni a costituire un proprio Mepa, facendo riferimento all'articolo 328 del Dpr 207/2010, in modo tale da poter gestire con lo questo sistema sia tipologie di beni e servizi pienamente corrispondenti alle proprie esigenze sia interazioni di mercato più favorevoli rispetto a quelle nazionali o regionali.

Fonte: ilSole24Ore.it

 

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