Pubblica Amministrazione: Audizioni in Commissione affari costituzionali della Camera PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

La Commissione affari costituzionali della Camera prosegue le audizioni sul ddl di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; sono intervenuti Gianfranco D'Alessio, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Roma Tre, Carlo Deodato, consigliere di Stato, Alessandro Hinna, professore associato di organizzazione aziendale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e interviene su tutti gli aspetti dell'amministrazione. Il Governo è delegato ad intervenire su una serie di materie:

- erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con la finalità di garantire: il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale; la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

La previsione di un domicilio digitale per cittadini e imprese; standard minimi per la fruizione e accessibilità dei servizi in modalità digitale e sanzioni per le amministrazioni; ridefiniti in chiave digitale i procedimenti amministrativi (cosiddetto digital first); definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche, il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del cosiddetto PIN unico, la promozione dell'elezione del domicilio digitale;

- riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni: razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale;

- riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi: assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi; riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; introduzione di strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;

- istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche: trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; in tal caso il termine è di 60 giorni. Con riferimento a tale ipotesi, non sembrerebbe possibile l'intervento del Presidente del Consiglio;

- individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa;

- modifiche alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delimitando con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività. In particolare, si specifica l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare. Sono inoltre tipizzate e limitate le determinazioni che la p.a. può adottare in via di autotutela. In relazione al potere di annullamento d'ufficio, si specifica che l'amministrazione può agire entro un termine di diciotto mesi (invece di un «termine ragionevole») dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine;

- prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni: introduzione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 33 del 2013) e alla inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 39 del 2013). Tra l’altro si precisa l'ambito di applicazione degli obblighi previsti e semplificano gli oneri, si introducono fattispecie nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della p.a. dei membri del Parlamento e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni;

- riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali, tra cui anche il riordino del FORMEZ PA; la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con la riforma delle province (legge n. 56 del 2014); la riorganizzazione delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG;

- riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio: rideterminazione del diritto annuale, riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni (da 105 a 60), ridefinizione dei compiti e delle funzioni, riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni, riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte;

- revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici: istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua; realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – e i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando il mantenimento della figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente). È previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i primi tre anni tale funzione è affidata a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale. Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di tre commissioni; definizione degli istituti del corso-concorso e del concorso, con cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché esclusione di graduatorie di idonei Per la formazione è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali; semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato; la definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi; la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta; la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi; la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi, il superamento degli automatismi di carriera e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione; il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per «l'attività gestionale»; la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell’àmbito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico;

- attività degli enti pubblici di ricerca;

- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche: rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; telelavoro; forme di co-working e smart-working di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta;

- riordino e semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: concorsi pubblici (previsione di meccanismi valutativi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche e l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche); introduzione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni; attribuzione all'A.R.A.N. di maggiori compiti di supporto tecnico, anche ai fini della contrattazione; ridefinizione di contenuti e procedure della contrattazione integrativa; rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze; definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; disciplina delle forme di lavoro flessibile; promozione del ricambio generazionale mediante la riduzione, su base volontaria, dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale; progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni; semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, sul riconoscimento del merito e sui meccanismi di premialità; l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare; il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione;

- riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche: differenziazione delle tipologie societarie in relazione ai tre diversi elementi delle attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento e della quotazione in borsa; ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate; individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive; promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza; eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze; possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio; regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata. I criteri per le sole società partecipate dagli enti locali: adeguatezza della forma societaria da adottare, criteri e strumenti di gestione, razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali ed agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria;

- riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale: definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico; criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta; una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche; revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti; una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;

- abrogazione o modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

Fonte: legautonomie.it

 

Aggiungi commento

Per lasciare un vostro commento se siete degli utenti registrati dovete prima autenticarvi nel sito dall'area di login.
Se invece non siete registrati a questo sito dovete inserire obbligatoriamente un nome ed un indirizzo e-mail valido.
I commenti sono moderati dall'amministratore.


Codice di sicurezza
Aggiorna

Joomla SEO powered by JoomSEF

dal 16 gennaio 2006

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie Per saperne di più sui cookies leggi la nostra cookies policy.

Accetto i cookies da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information