Pubblica amministrazione: Cellulari, impianti di utilità pubblica PDF Stampa E-mail
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È illegittimo il «no» del Comune alla domanda di installazione di un impianto di telefonia mobile, se il rifiuto è motivato con l'incompatibilità tra l'impianto e la destinazione urbanistica della zona, qualificata come zona in espansione e da attuarsi mediante un piano urbanistico.

Così ha deciso il Tar Emilia Romagna - Bologna, sezione II, 4 ottobre 2011, n. 691, che ha interpretato la nuova normativa statale sulla telefonia mobile, e ha indicato le linee di comportamento dei Comuni su questi problemi. Il caso riguardava una società di telecomunicazioni che aveva chiesto al Comune l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile. Il Comune aveva negato l'autorizzazione, sostenendo che vi era incompatibilità tra l'impianto progettato e la disciplina urbanistica della zona in cui esso sarebbe stato installato. La società aveva però impugnato il diniego davanti al Tar, che ha accolto il ricorso, per diversi motivi.

La precedente disciplina normativa stabilita nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 è stata in parte modificata, e il problema deve ora essere considerato sulla base delle norme del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 1° agosto 2003, n. 259), il quale all'articolo 86, comma 3, stabilisce che le «infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (…) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (…)».

Di conseguenza, gli impianti di telefonia mobile (considerati opere di pubblica utilità) sono ora ricondotti alle opere di urbanizzazione, e la loro installazione è svincolata dalla destinazione urbanistica di zona, che prevedeva l'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.

Da questo deriva l'illegittimità del provvedimento che ha negato l'autorizzazione, per la mancata pianificazione dell'area mediante questo strumento urbanistico attuativo.

La sentenza è esatta ed è puntualmente motivata. Essa ha chiarito alcuni problemi sull'installazione degli impianti di telefonia mobile, che ora ogni Comune potrebbe prevedere e risolvere, adottando il regolamento (previsto dall'articolo 8 della legge 36/2001) per «assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione della popolazione ai campi elettromagnetici».

Fonte: Sole24Ore

 

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