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Pubblica amministrazione: Censimento al rebus del co.co.co |
Pubblica Amministrazione |
Con un recente interpello la direzione regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna prende posizione sulla qualificazione fiscale dei compensi erogati ai rilevatori del censimento, anche se resta irrisolto il nodo del corretto inquadramento contrattuale dei rilevatori esterni. La Dre, nell'escludere che le somme erogate ai rilevatori possano essere inquadrate tra i compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera f) del Tuir, ne riconduce il trattamento fiscale al corrispondente modello contrattuale (si veda anche Il Sole 24 Ore del 23 novembre): i compensi erogati a dipendenti dell'ente rientrano sempre tra i redditi da lavoro dipendente, i compensi erogati a soggetti esterni, quando questi vengano reclutati con contratti di prestazione d'opera occasionale, rientrano tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir. La Dre non si esprime nel caso di contratti di co.co.co, ma è evidente che in questo caso i compensi rientrerebbero tra i redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50 punto c-bis del Tuir). Secondo la Dre, la resa del servizio statistico è un obbligo che deriva dalla legge, ma le modalità del suo espletamento sono lasciate alla discrezionalità dell'ente. Sembra quindi che la Dre non ritenga sufficiente, ai fini dell'attribuzione della speciale qualificazione reddituale, la generica citazione della categoria dei rilevatori nell'articolo 50 del Dl 78/2010. Ciò premesso, la Dre non entra nel merito della correttezza della forma contrattuale adottata per il reclutamento dei rilevatori esterni, affermando che «si presume che siano stati stipulati dei contratti di lavoro autonomo occasionale, secondo quanto previsto dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile». Non trova soluzione, però, uno dei problemi principali che gli uffici del censimento si trovano ad affrontare nel reclutare i rilevatori esterni, il loro corretto inquadramento contrattuale: infatti, i compiti normalmente richiesti ai rilevatori, nonché la durata dell'incarico, mal si conciliano con la fattispecie della prestazione d'opera occasionale di cui all'articolo 2222 del Codice civile, che si potrebbe configurare solo quando l'attività fosse svolta in completa autonomia, senza coordinamento con la struttura del committente, nessuna sottoposizione al l'ingerenza del committente, senza inserimento nel ciclo produttivo e con una attività che si esaurisce, di norma, con un'unica prestazione a esecuzione "istantanea". Più idonea appare, in gran parte dei casi, la collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto che i compiti generalmente affidati ai rilevatori hanno quelle caratteristiche di continuità, coordinazione con gli uffici dell'ente e personalità della prestazione richieste dalla giurisprudenza perché si configuri un rapporto di co.co.co. (per tutte Cassazione, sentenza n. 23897/2004). Fonte: Sole24Ore |
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