Pubblica Amministrazione: Chiarimenti su congedi e permessi ex Legge 104/92‏ PDF Stampa E-mail
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La rilevanza nell’ambito dei sistemi di welfare, ed in particolare in quello italiano, del lavoro di cura svolto nei confronti di familiari minori, disabili o anziani non autosufficienti è ormai nota.

Nel luglio dello scorso anno è intervenuto il decreto legislativo n.119/2011, in attuazione dell’art. 23 legge n.183/2010, con delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi che si poneva gli obiettivi di razionalizzare e coordinare l’insieme delle norme in argomento, anche alla luce della giurisprudenza e garantendo il diritto ai permessi ed ai congedi a quanti ne hanno effettivo diritto.

L’Inps ha recentemente emanato la circolare applicativa della nuova normativa, così come già in precedenza effettuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in riferimento ai congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, che assume quindi particolare rilevanza ai fini della corretta informazione e della tutela sindacale, ma anche più in generale per lo sviluppo della contrattazione collettiva. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi ex art.33 della Legge 104/92. Infatti se il lavoratore che assiste il familiare disabile, è in grado di individuare preventivamente le giornate in cui si assenterà, il Ministero (vedere gli Interpelli allegati n. 1/2012 e 31/2010) ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela (che prevalgono sulle esigenze aziendali e imprenditoriali) il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Solo nel caso in cui il datore di lavoro eserciti un servizio pubblico essenziale, nella distribuzione dei permessi è possibile, sempre secondo il Ministero, far prevalere le esigenze lavorative su quelle di tipo assistenziale. In entrambi i casi, la soluzione prospettata dal Ministero si basa il più possibile sull’accordo, a cadenza settimanale o mensile, tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati o con le loro rappresentanze aziendali.

Nell’area documenti Quadrinet: La Circolare n.32 dell’Inps del 06/03/2012, La Circolare n.1 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/02/2012, L’Interpello n.31 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06/07/2010, L’Interpello n.1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/01/2012, Il Messaggio dell’ Inas n.109 del 26/03/2012, La Lettera della Cisl del 23/04/2012

 

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