Pubblica Amministrazione: Comuni, contratti flessibili con doppio limite PDF Stampa E-mail
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La sezione Autonomie della Corte dei conti ha chiarito nella delibera 2/2015 che nemmeno gli enti locali “virtuosi” possono superare per i contratti flessibili la spesa del 2009, e ora iniziano i problemi applicativi. Questi contratti non hanno solo un vincolo finanziario, ma possono essere utilizzati solo in presenza di rigidi criteri, con tanto di sanzioni, per evitare nuovo precariato.

Prima di tutto, per poter pareggiare la spesa 2009 è necessario rispettare le limitazioni in materia di spesa di personale previste dall’articolo 1, comma 557 e 562 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Per gli enti che, invece, non rispettano il Patto di stabilità e/o la spesa di personale, è inibita qualsiasi assunzione di qualsiasi tipo, incluse ovviamente le forme di lavoro flessibile. La Corte Costituzionale, con la sentenza 173/2012, aveva stabilito che per gli enti locali il limite è unico, e non su doppio binario come per le amministrazioni centrali.

La disposizione prevede, poi, che in assenza di spesa nell’anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la delibera 29/2012 la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l’ente.

Se si supera la spesa del 2009 scatta l’illecito disciplinare e la responsabilità erariale.

In materia di lavoro flessibile, però, non è sufficiente rispettare i vincoli di spesa. Infatti, l’articolo 36 del Dlgs 165/2001 richiede innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Nel caso di contratti a tempo determinato stipulati in violazione di questi principi, scatta la nullità e la responsabilità erariale. Stessa sorte per le collaborazioni coordinate e continuative affidate in violazione dei parametri oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001.

Infine, l’articolo 36, comma 3 dello stesso Testo unico del pubblico impiego, prevede una forma di monitoraggio per tutte queste forme di lavoro flessibile attraverso una comunicazione all’Oiv e alla Funzione pubblica tramite un applicativo informatico. Il sistema è stato attivato per la rendicontazione del 2012, ma ad oggi non si hanno notizie per gli anni 2013 e 2014.

Fonte: ilSole24Ore.it 

 

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