Pubblica Amministrazione: domicilio elettronico diventa obbligatorio per tutti? PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

In materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, all’interno del quadro della più ampia delega al Governo, a più di 10 anni di distanza dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento ha delegato l’Esecutivo ad intervenire sulla disciplina contenuta nel CAD al fine sia di promuovere che di rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di imprese e cittadini.

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha ora pubblicato lo schema del nuovo CAD; ma che cosa prevedono le recenti disposizioni?

RIORGANIZZAZIONE PA: COSA PREVEDE IL NUOVO CAD?

Le nuove disposizioni del CAD stabiliscono l’instaurazione di un collegamento sempre più stretto tra il domicilio digitale e ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. In tal senso, infatti, la banca dati anagrafica rappresenta il punto centrale tanto dell’identità digitale quanto del domicilio.

In realtà, tuttavia, da più parti si sollevano dubbi al riguardo in quanto affinché il domicilio digitale funzioni dovrebbe essere previsto come obbligo, mentre ciò, al momento, non è affatto chiaro.

PA DIGITALE: COSA MANCA?

Sono in tanti a rimarcare il fatto che per far sì che la digitalizzazione della PA prenda concretamente sviluppo occorre la completa attuazione del domicilio elettronico, quale principio cardine della pubblica amministrazione “senza carta”.

Uno dei quesiti che, tuttavia, si solleva al riguardo si chiede come possa riuscire un atto, o anche una semplice comunicazione, che nasce in forma digitale, ad essere comunicato al destinatario nel caso quest’ultimo non sia dotato di un indirizzo telematico appositamente riconosciuto.

Nonostante sia il legislatore che la politica cerchi già da tempo di porre rimedio alla questione, con tentativi che si sono rivelati in realtà tutti fallimentari, ora torna sul tema il testo di modifica al CAD che ci riprova a mettere mano alla questione.

PA DIGITALE: COME COMUNICARE UN ATTO DIGITALE A CHI NON HA UN INDIRIZZO TELEMATICO RICONOSCIUTO?

Il nuovo art. 3 bis del testo di modifica di cui sopra, infatti, è riservato esplicitamente al “Domicilio digitale delle persone fisiche”, precisando prima che si tratta di una facoltà e poi, nel comma successivo, che per tutti coloro che “non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.”

Vi è anche l’ulteriore possibilità di riportare un domicilio speciale, differente rispetto a quello indicato nell’ANPR, a patto però che lo stesso permetta la prova della ricezione di una comunicazione oppure del tempo di ricezione.

In realtà, tuttavia, ad una prima lettura non è ancora chiaro il fatto che il domicilio digitale resti soltanto una facoltà o viceversa diventi in qualche modo obbligatorio: ne consegue quindi che sono ancora molti i dubbi circa la vera realizzabilità del passaggio ‘ a breve’ alla PA digitale.

Fonte:leggioggi.it

 

 

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