Pubblica Amministrazione: Fondi in bilancio per «coprire» gli effetti dello split payment PDF Stampa E-mail
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Dopo un comunicato stampa, un decreto dell'Economia, una circolare e una risoluzione dell'agenzia delle Entrate con i codici tributo, è tempo di fare un riepilogo dei principali aspetti e problematiche relative allo split payment e al reverse charge che possono interessare gli enti locali, soprattutto con riferimento agli «acquisti promiscui» che possono riguardare le attività commerciali e le attività istituzionali.

Le operazioni interessate Nel rinviare alla tabella sinottica che si può consultare qui, ecco i punti principali che attengono lo split payment. Prima di tutto, devono riportare l'Iva e la dicitura «scissione dei pagamenti» tutti gli acquisti di beni e servizi da parte della Pa, ad eccezione: • delle operazioni rientranti nella sfera del reverse charge per le attività commerciali; • delle operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale; • delle operazioni relative a compensi dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto; • delle operazioni riguardanti i regimi speciali (ad esempio editoria, agenzia di viaggio, eccetera)

Le attività «commerciali» Mentre per le attività istituzionali l'Iva sarà versata allo Stato mensilmente con un doppio mandato – rispettivamente – al fornitore e allo Stato, per le attività commerciali degli enti gli aspetti si complicano in quanto non c'è in effetti alcun versamento dell'Iva, visto che

quella riportata sulle fatture concorrerà sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite (o dei corrispettivi in assenza di quest'ultimo) con conseguente neutralizzazione fiscale. In ogni caso, in quest'ultima ipotesi, l'impegno finanziario dell'ente, ai fini di una regolarità fiscale, dovrebbe essere preso per il valore lordo, compensato, tuttavia, all'atto del pagamento, da una reversale di incasso per la parte dell'Iva che non viene versata né al fornitore né allo Stato. Nel frattempo le liquidazioni mensili Iva delle attività commerciali saranno molto probabilmente quasi sempre a debito, o con un credito iniziale destinato a esaurirsi per effetto della neutralizzazione.

I riflessi sul bilancio A questo punto occorrerà prevedere in bilancio – anche ai fini degli equilibri finanziari dell'ente – un congruo capitolo di uscita per l'Iva periodica che si prevede di dover pagare mensilmente per effetto del mancato recupero dell'Iva sugli acquisti che - di fatto - non viene pagata. Finanziariamente il tutto sarà neutro, ma destinato a complicare la contabilità finanziaria dell'ente, con la necessaria rivisitazione dell'impianto del bilancio finanziario in cui prevedere capitoli di uscita per fornitori e per versamenti periodici Iva e reversali per la neutralizzazione dell'Iva di fatto non corrisposta a nessuno.

Gli acquisti promiscui Capitolo delicato è quello relativo agli acquisti «promiscui» che possono interessare sia lo split sia il reverse charge. L'ideale sarebbe trovarsi di fronte a casi di separazione degli importi imponibili – esattamente per la parte imputabile all'attività istituzionale e a quella commerciale – e di conseguenza procedere a separare gli adempimenti come sopra a fronte di due specifiche fatture; purtroppo la realtà è molto più variegata e complessa, e c'è il rischio che gli enti locali non riescano più a recuperare l'Iva su acquisti che interessano le due sfere. La soluzione più lineare e operativa – vista l'assenza di decisioni ministeriali e agenziali a riguardo – potrebbe consistere nella possibilità per gli enti di considerare la fattura per gli acquisti promiscui in ogni caso come "commerciale" (ricordiamo in proposito che nella contabilità finanziaria degli enti per i capitoli promiscui si riporta sempre la dicitura «rilevante Iva» per non vedersi pregiudicata la detraibilità se pur parziale dell'Iva) e registrare la stessa nel registro degli acquisti per la parte imputabile all'attività commerciale, mentre nel registro delle vendite per l'intero importo. In questo modo la differenza non detraibile concorrerà a debito nelle liquidazioni periodiche, con conseguente pagamento di questa Iva indetraibile: nessun danno finanziario verrebbe comunque arrecato allo Stato. Nel caso di fattispecie rientranti nel reverse charge, l'integrazione della fattura comporterà la sua registrazione nel registro «Iva acquisti» per la quota parte detraibile mentre nel registro «Iva vendite» per il totale dell'Iva integrata; nel caso di split l'Iva è già riportata in fattura e si procederà nella stessa maniera di cui sopra. Finanziariamente la reversale di incasso ai fini della neutralizzazione dell'Iva per gli acquisti promiscui dovrebbe essere sempre pari alla quota totale di Iva di cui alla fattura (per evitare ulteriori complicazioni contabili) verificando la congruità del capitolo di uscita relativa all'Iva periodica da versare.

Fonte: ilSole24Ore.it 

 

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