Pubblica Amministrazione: Girandola di parametri sui costi dei dipendenti PDF Stampa E-mail
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Il legislatore ha puntato molto sull’ indicatore che calcola il rapporto tra spese di personale e spese correnti; è infatti uno degli ambiti prioritari per il contenimento della spesa di cui al comma 557 e allo stesso tempo la percentuale costituisce la soglia che permetterà agli enti locali di fare ancora assunzioni nei prossimi anni. Gli operatori hanno però tanti dubbi su quali aggregati vadano inseriti nel calcolo. La questione principale è quale valore inserire al numeratore tra il concetto di spesa di personale.

Le soluzioni finora proposte sembrano ricondursi a tre. Tale indicatore non è sconosciuto agli uffici ragioneria di comuni e province in quanto, per un decennio, era elencato tra i parametri per verificare il grado di deficitarietà dei bilanci. In questo ambito la modalità di calcolo era chiara: la spesa di personale era quella dell'intervento 01 delle spese correnti (con l'eventuale aggiunta dell'Irap collocata all'intervento 07). D'altronde, in questo caso, l'obiettivo era di capire il grado di rigidità del bilancio con riferimento a una delle voci di maggiore fissità e ripetitività.

L'evoluzione normativa ha però fatto delle spese di personale un aggregato a se stante, da non correlare esclusivamente con il bilancio o con il patto di stabilità. Con le regole di cui al comma 557 e comma 562 della Finanziaria 2007 si potrebbe pertanto giungere alla conclusione che la seconda modalità di calcolo dell'indicatore sia quello di inserire al numeratore proprio tale aggregato. Convalida tale interpretazione la Corte dei conti della Toscana, la quale nel recente parere n. 111/2010 richiama quanto stabilito dalla sezione delle autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (delibera 9/2010), in cui sono elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale. La conferma arriva anche dai questionari sul rendiconto della gestione 2010. La versione del foglio elettronico preleva ai fini del calcolo proprio il valore calcolato ai sensi dei commi 557 e 562.

Era giunta a tali conclusioni anche la Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 42 del 2009. In quel caso però si consigliava di non decurtare dal numeratore le somme relative ad arretrati contrattuali in quanto si verrebbe ad alterare arbitrariamente l'incidenza percentuale della particolare voce di spesa con possibili effetti elusivi dei vincoli posti dalla vigente normativa.

Infine, e siamo alla terza possibilità di calcolo, vale la pena di ricordare le istruzioni della Ragioneria generale dello Stato sul conto annuale relativo all'anno 2009. In questo caso la spesa di personale da considerare per la definizione della percentuale d'incidenza è determinata dalle spese dell'intervento 01 del bilancio consuntivo degli enti, comprensive degli eventuali incrementi contrattuali, dalle integrazioni previste dall'articolo 76, comma 1, della legge 133/2008 (ora inserite direttamente nel comma 557). Sono necessarie due precisazioni. Per la Rgs il calcolo va però fatto in termini di cassa, così come tutti i dati inseriti nel conto annuale. Inoltre, il concetto di spesa di personale prende l'avvio dai valori del bilancio a cui vanno aggiunte le eventuali integrazioni dei costi sostenuti per gli incarichi ex articolo 110 del Tuel, per i contratti di somministrazione, per le co.co.co. e per il personale delle attività esternalizzate. Si tratta di tutte le eccezioni previste esclusivamente dalla legge senza tener conto delle esclusioni stabilite nel tempo dalla dottrina ed in modo particolare nelle deliberazioni della Corte dei conti. Per dare concretezza e omogeneità di comportamenti è quindi necessario un chiarimento ufficiale il prima possibile.

Fonte: il Sole 24 Ore

 

 

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