Pubblica Amministrazione: I calcoli per il turn over escludono i fondi decentrati PDF Stampa E-mail
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Le principali indicazioni di riflesso che gli enti locali possono far proprie della nota 46078/2010 della Funzione Pubblica sono: mobilità e metodo di calcolo delle cessazioni dal 2011.

Il documento, destinato alle amministrazioni centrali, affronta tematiche analoghe a quelle in cui si troveranno le autonomie dal prossimo anno relativamente alle possibilità di assunzione dopo l'entrata in vigore del Dl 78/2010. Un utile, ma non vincolante, punto di riferimento su cui basare le prime riflessioni in attesa dell'entrata in vigore del turn-over.

Punto di partenza per valutare le reali possibilità di assunzione è quindi la quantificazione del costo dei cessati. L'Uppa fornisce queste preziose indicazioni. I risparmi realizzati sono sempre quantificati su base annuale a prescindere dal momento della cessazione dal servizio. Il criterio appare condivisibile, tenuto conto che al legislatore preme il consolidamento della spesa di personale. Tra le voci di calcolo non rientrano però tutte le indennità o compensi che rifluiscono nel fondo delle risorse decentrate (Ria, posizioni orizzontali a carico del fondo, assegni ad personam). Si può quindi sostenere che il valore da conteggiare per ciascun dipendente sia quello previsto quale costo di accesso ai posti della dotazione organica, ovvero la categoria di riferimento con posizione economica iniziale. Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato senza tenere conto delle voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo. In altri termini, il risparmio si calcola a prescindere dall'incarico dirigenziale di cui il soggetto era titolare.

Il parere precisa anche come considerare la mobilità. Come previsto dall'articolo 1, comma 47, della finanziaria 2005, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, la mobilità è consentita tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione. Pertanto, nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte a un regime assunzionale vincolato. Ora, visto che anche gli enti locali, sia soggetti sia esclusi dal patto, avranno dal 2011 dei vincoli sulle assunzioni, si ritiene che il principio possa essere esportato anche al comparto delle autonomie (conferma tale analisi la Deliberazione n. 59/2010 della corte dei conti del Piemonte). Sono escluse dal calcolo del turn-over anche le categorie protette: solo quelle rientranti nella quota obbligatoria non vanno considerate né tra le nuove assunzioni, né utili al calcolo delle cessazioni.

La nota circolare affronta altri due problemi che possono essere utili punti di riferimento anche per gli enti locali. Innanzitutto è precisato che la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno in vigenza dell'articolo 3 comma 101 della legge 244/2007 può avvenire solo nel rispetto dei limiti previsti in materia di assunzioni. In secondo luogo la nota si sofferma sul trattenimento in servizio; la possibilità viene equiparata a una nuova assunzione e va gestita nei limiti del turn-over.

Fonte: il Sole 24 Ore

News del 2 Novembre 2010

 

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