Pubblica Amministrazione: I mini enti colmano anche i vecchi buchi PDF Stampa E-mail
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Gli enti non soggetti a patto di stabilità possono assumere personale a tempo indeterminato su tutti i posti non ricoperti derivanti da cessazioni di anni precedenti, purché rispettino il limite di spesa dell'anno 2004.

La Corte dei conti a sezioni riunite interviene per risolvere l'annoso dilemma posto più volte dai comuni sotto i 5mila abitanti. La deliberazione n. 52/Contr/10 nel prendere in esame il comma 562 della legge finanziaria per il 2007 fornisce un'interpretazione senza dubbio di favore per le piccole realtà del territorio.

Sono due gli obiettivi previsti dalla norma: il contenimento delle spese di personale rispetto a quelle relative all'anno 2004 e la possibilità di assumere a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni «complessivamente intervenute nel precedente anno». Quest'ultimo inciso ha comportato diverse interpretazioni da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, ma anche dalla sezione autonomie stessa, che nel parere n. 8/Aut/2008 aveva affermato che tale espressione era da intendersi come riferita all'anno 2006, in quanto "precedente" all'entrata in vigore della norma. Alla luce di tale analisi si è diffusa la convinzione che le assunzioni fossero possibili nel rigido rispetto della definizione letterale; se non si procedeva in tal senso si sarebbe persa ogni possibilità di copertura futura per quel posto.

Agli enti locali non soggetti a patto tale analisi è sempre andata particolarmente stretta. Se ad esempio un anno si ritardava un'assunzione perché si intendeva nella propria autonomia organizzativa portarla a termine negli anni successivi pur rimanendo nel rispetto del limite di spesa 2004, quale danno ci sarebbe stato per la finanza pubblica?

Secondo le sezioni riunite limitare quindi le assunzioni al solo livello delle cessazioni avvenute nell'anno precedente potrebbe comportare un'indebita ingerenza nelle regole di organizzazione degli uffici che è riconducibile a materia riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione. Peraltro non va dimenticato che gli enti in esame sono di esigue dimensioni per cui la mancata assunzione anche di una sola unità di personale può avere notevoli ricadute sulla gestione.

La conclusione è quindi quella più attesa: l'espressione «precedente anno» può riferirsi a cessazioni intervenute in precedenti esercizi, ma non ancora ricoperte e come tali rifluite nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione.

Un'occasione unica quindi per gli enti locali di piccole dimensioni che hanno pochissimo tempo per portare a termine eventuali processi di accesso. Potrebbe infatti anche per loro scattare dal 2011 la scure del turn-over del 20%. Mentre la questione è già stata inviata per una risoluzione unitaria alla sezione autonomie della Corte dei conti, ad oggi si rilevano diverse interpretazioni sull'argomento anche se, dagli emendamenti proposti nella legge finanziaria, sembra che possa prevalere il principio che il comma 562 è legge speciale e come tale continuerà, per gli enti non soggetti a patto, a disciplinare le regole.

Fonte: il Sole 24 Ore

News del 1 Dicembre 2010

 

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