Pubblica Amministrazione: I ritardi, pratiche con tempi certi solo in 7 ministeri PDF Stampa E-mail
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Taglierà forse i tempi, non le incertezze. L'operazione messa in campo quasi tre anni e mezzo fa per obbligare la pubblica amministrazione a una maggiore reattività di fronte alle richieste dei cittadini è rimasta imbrigliata nella lenta applicazione delle norme. Di fatto, al momento solo sette ministeri sono riusciti a mettere a fuoco i propri tempi di conclusione dei procedimenti.

A cui si deve aggiungere la ricognizione del Viminale, che solo a fine agosto ha superato il vaglio del Consiglio di Stato e ora aspetta la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Per non parlare, poi, degli enti pubblici nazionali: sono meno di una decina quelli che hanno le idee chiare sui tempi delle risposte da dare ai cittadini. Sfugge, infine, il mare magnum delle regioni e degli enti locali, anche loro obbligati a non lasciare gli utenti nell'incertezza. Tutto nasce con la legge 69 del 2009 che, tra l'altro, modifica l'articolo 2 della legge sulla trasparenza amministrativa, la 241 del 1990. L'articolo 2 è quello che disciplina la tempistica dei procedimenti aperti dagli uffici pubblici. La legge 69 vuole dare una sterzata radicale agli attendismi della Pa e così impone il termine di 30 giorni per chiudere le pratiche da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Il nuovo limite è, però, univoco solo in apparenza, perché nei casi in cui una legge preveda un termine diverso dai trenta giorni, vale ciò che dice la legge. Non solo. L'operazione taglia-tempi imbastita dalla legge 69 stabilisce anche altre tempistiche, prevedendo che le amministrazioni possano individuare i procedimenti che richiedono fino 90 giorni o – ma deve trattarsi di casi residuali – quelli che si spingono oltre. Lo devono fare attraverso uno o più regolamenti da adottare entro luglio 2010, ovvero un anno dopo l'entrata in vigore della legge 69. A quella data, bastano le dita per contare gli uffici in regola con i dettami del taglia-tempi. La scadenza di luglio 2010 riguarda anche le regioni e gli enti locali, tenuti entro quel termine ad adeguare i propri ordinamenti all'insegna dello sveltimento delle pratiche.

Sono trascorsi più di due anni e di passi avanti ne sono stati fatti veramente pochi. Prova ne è il regolamento del ministero dell'Interno con il quale vengono individuati i procedimenti di competenza del Viminale da chiudere in meno di 90 giorni: dopo un triennio, il provvedimento deve ancora completare l'iter. Niente in confronto ai dicasteri di cui non si ha proprio traccia: è il caso di Giustizia, Ambiente, Sanità, Istruzione e Agricoltura.

Il cittadino, alla fine, ne esce disorientato. Non si può, infatti, fare scudo del termine di 30 giorni, dato che in determinati casi può esserci una scadenza diversa prevista dalla legge. Inoltre, i vecchi termini superiori a 90 giorni sono decaduti a luglio 2010 e sono (teoricamente) diventati di 30 giorni, sempre che non si sia provveduto a ridefinirli con nuovi regolamenti. Infine, le scadenze inferiori a 90 giorni continuano a sopravvivere, e questo anche se l'amministrazione non ha ancora predisposto una nuova ricognizione. La soluzione migliore e più chiara per il cittadino sarebbe, dunque, quella di avere a disposizione un provvedimento in cui sono indicati tutti i termini che un ufficio pubblico deve rispettare. E alcune delle poche amministrazioni che hanno attuato il taglia-tempi si sono mosse in questo senso: hanno predisposto un elenco di tutti i termini dei procedimenti, compresi quelli previsti da specifiche leggi.

Nonostante le buone intenzioni del legislatore, a distanza di tre anni la situazione è ancora ingarbugliata. Tanto che di fronte ai ritardi degli uffici si è sentita la necessità di introdurre strumenti più incisivi di tutela dei cittadini. Lo si è fatto, per esempio, con il decreto legge di semplificazione (il Dl 5/2012), che ha modificato l'articolo 2 della legge 241 specificando che nel caso l'impiegato pubblico non risponda, il cittadino, prima di finire davanti ai giudici, può rivolgersi al dirigente investito dall'amministrazione del potere sostitutivo, che deve chiudere la pratica nella metà del tempo previsto.

Ci sono, poi, anche altri strumenti che rendono il cittadino più forte di fronte all'inerzia degli uffici. È il caso, per esempio, della certificazione dei crediti sanitari: se dopo 30 giorni il procedimento è ancora aperto, il creditore può chiedere la nomina di un commissario ad acta. In passato avrebbe, invece, non avrebbe avuto altra strada che bussare direttamente alla porta del tribunale.

Fonte: Sole24Ore

 

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