Pubblica Amministrazione: Il pareggio di bilancio sostituirà il patto di stabilità PDF Stampa E-mail
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Dal 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei comma da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, compresi quelli con meno di mille abitanti finora esclusi dal patto di stabilità, alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011, sono escluse le Unioni.

Il nuovo obbligo - scrive il sole 24 Ore - richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

In caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio si rilevano alcune modifiche rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità: l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'anno precedente (e non del triennio precedente); la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori è operata in riferimento agli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30 giugno 2014 anziché al 30 giugno 2010; scatta il blocco totale delle assunzioni del personale e il taglio dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori

Inoltre in caso di elusioni, la sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali riguarda il responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, non più quindi solo il responsabile del servizio economico-finanziario.

Fonte: legautonomie.it

 

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