Pubblica amministrazione: Il redditometro colpisce anche i beni in comune PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Nel redditometro (accertamento sintetico) il valore derivante dall'intestazione esclusiva di un'auto di lusso non si riduce automaticamente se il contribuente è in regime di comunione legale dei beni e il contratto di assicurazione è intestato a un figlio.

È necessario infatti provare l'effettivo onere economico sopportato dai parenti non essendo sufficiente limitarsi a segnalarne l'apporto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 11213, depositata il 20 maggio 2011.

A una signora che aveva omesso di presentare la dichiarazione veniva accertato, sinteticamente, un maggior reddito per l'intestazione di un'auto di lusso e per spese per incrementi patrimoniali. La Ctp annullava l'atto dell'amministrazione, mentre la Ctr ratificava sostanzialmente l'operato dell'ufficio, decurtando però la redditività derivante dalla disponibilità di due titoli di Stato. Contro la decisione dei giudici di secondo grado la contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

In particolare, tra i motivi di ricorso, la ricorrente lamentava che, ai fini dell'incremento di valore, derivante dall'intestazione di una Jaguar, la Ctr non aveva innanzitutto tenuto conto che essa era stata acquistata in pendenza di matrimonio, retto dal regime patrimoniale della comunione dei beni. Pertanto doveva considerarsi per il 50% in proprietà e disponibilità del marito. Inoltre il figlio, intestatario del contratto di assicurazione, ne pagava il relativo premio, sopportando in questo modo solo in parte le spese di mantenimento dell'auto.

Per la Cassazione, che ha respinto il ricorso, il caso oggetto del giudizio non rientra nella fattispecie normativa (articolo 3, comma 2 del Dm 10 settembre 1992), che consente la riduzione proporzionale dell'importo relativo a ciascun bene, se il contribuente dimostra che questo è nella disponibilità anche di altri soggetti e che ne sopporta solo in parte le spese.

La situazione di fatto della contribuente, per i giudici di legittimità, è sintomatica di operazioni economiche rivelatrici di altrettanto reddito, salvo dedurre e dimostrare la natura meramente fittizia dell'intestazione. Secondo la sentenza, l'acquisto di un bene immobile intervenuto nel periodo in cui i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni non è condizione sufficiente per riconoscere la disponibilità del bene anche da parte di altri soggetti. Ciò in quanto, ad esempio, l'operazione economica potrebbe essere stata finanziata con beni strettamente personali o con il loro scambio.

Per la Cassazione è dunque del tutto insufficiente la semplice deduzione del regime di comunione legale, se non accompagnata (almeno) dall'allegazione dell'avvenuta esibizione al giudice di merito dell'atto di acquisto di quel bene.

Per quanto concerne, invece, il riconoscimento della contribuzione da parte di altri soggetti alle spese di mantenimento del bene, nel caso di pagamento di assicurazione da parte di terzi, nella specie il figlio, i giudici di legittimità rilevano che l'intestazione della quietanza dell'assicurazione prova solo il pagamento ma non l'effettivo carico economico della relativa spesa da parte del marito e/o del figlio. In questo senso hanno influito nella valutazione gli stretti rapporti familiari tra i soggetti e la mancata allegazione di ragioni giustificative della dissociazione soggettiva tra la contestata disponibilità esclusiva del bene da parte della ricorrente e la diversa intestazione del contratto assicurativo.

La sentenza appare interessante alla luce dei vari controlli da redditometro in corso da parte dell'amministrazione dove spesso si verificano situazioni di cointestazioni di beni nonostante il relativo onere economico e il mantenimento degli stessi siano in concreto sostenuti solo da un coniuge.

Fonte: Sole24Ore

News del 1 giugno 2011

 

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