Ultimi articoli commentati
- Salario accessorio dei dipendenti comunali: diciamo la verità!! (5)
- Governo: Decreto Legge n. 101/2013 e pensionamento del personale pubblico (1)
- Roma Capitale: decaduti o in corso di ritiro i concorsi per dirigente (1)
- Roma Capitale: riduzione della spesa per il personale, nuovi criteri per gli incarichi di p.o. e nuove assunzioni di dirigenti? (1)
- Pubblica Amministrazione: largo ai giovani? (1)
Phoca - Google AdSense Easy
Pubblica Amministrazione: il sindaco «prevale» sul revisore |
Pubblica Amministrazione |
Con puntualità, rispetto alla stagione dei bilanci, e chiarezza il ministero dell'Economia ha definito i casi in cui il revisore può essere revocato ricorrendo "giusta causa". Si tratta, per la maggior parte, di ipotesi già contemplate nei Tribunali, anche se soggette a una lunga procedura. Infatti, per poter "cambiare" il revisore, oltre alla delibera dell'assemblea, occorre una dichiarazione da parte del revisore "uscente" di accettazione della revoca. Dal 7 marzo, però, non sarà più necessario ricorrere a tale procedura ma sarà sufficiente richiamare nella delibera assembleare l'ipotesi prevista di giusta causa. E la decisione non dovrà più passare dal Tribunale. La semplificazione consente, dunque, alle società di sostituire in modo celere il revisore.
Tra le ipotesi di giusta causa il legislatore ha individuato, ad esempio, il cambio dell'azionista di riferimento o del revisore di gruppo: l'incarico di revisione è pur sempre di tipo fiduciario, anche se il revisore deve essere, oltre che apparire, indipendente. Il legislatore, inoltre, facilita la revoca nel caso in cui la società entri a far parte di un gruppo: in questa ipotesi l'affidamento dell'incarico a un medesimo soggetto permette di conseguire sinergie e quindi economie di scala. Altra norma da apprezzare è quella che chiarisce in modo definitivo la prevalenza della carica di sindaco sull'incarico di revisione. Se la funzione di revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale non si applicano le ipotesi di giusta causa individuate dal Dm 261/2012 ma occorre rifarsi al Codice civile: quindi il verificarsi della giusta causa dovrà essere sottoposta al vaglio del Tribunale. Questa scelta era già stata indicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel febbraio 2012: il collegio sindacale è un organo della società a cui è affidato il controllo di legalità mentre al revisore viene demandato il compito di verificare la correttezza del bilancio di esercizio. Pertanto ben si comprende la tutela che il legislatore offre al primo rispetto al secondo. Fonte: Sole24Ore.it |
Se invece non siete registrati a questo sito dovete inserire obbligatoriamente un nome ed un indirizzo e-mail valido.
I commenti sono moderati dall'amministratore.