Pubblica Amministrazione: La rinuncia del sindaco è immediata PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, con la sentenza 42/2010 afferma che la rinuncia del sindaco ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea e non conta l'impossibilità di far subentrare sindaci supplenti.

La vicenda riguardava le dimissioni di un sindaco cui non era seguito né l'espletamento delle previste formalità da parte del cda (trascrizione al Registro imprese), né la nomina del sostituto da parte dell'assemblea.

In particolare, secondo la società, nel caso specifico, andava applicato il regime della prorogatio il quale, in base all'articolo 2400 del Codice civile, prevede che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine abbia effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Peraltro, si era verificato che alle dimissioni del sindaco erano seguite anche quelle di altri tre suoi colleghi, uno effettivo e due supplenti. Con la conseguenza che il collegio non avrebbe più potuto operare per mancanza del numero legale, non essendo possibile alcuna immediata sostituzione.

La giustificazione della società non è stata però condivisa dal Tribunale di Milano, secondo cui la prorogatio riguarda solo la cessazione della carica per decorso naturale del termine e non anche l'ipotesi di rinuncia.

Irrilevante per i giudici milanesi sarebbe dunque l'esigenza di continuità di funzionamento dell'organo, visto che a differenza di quanto può valere per il consiglio di amministrazione, è possibile una, temporanea, "assenza" del collegio sindacale. Se poi tale situazione si prolungasse nel tempo, si rientrerebbe in un'ipotesi di mancato funzionamento dell'assemblea che comporterebbe lo scioglimento della società (in base all'articolo 2484, comma 1, n. 3). Non sarebbe, infatti, ipotizzabile la sopravvivenza della società senza il ripristino e l'integrazione del collegio rimasto incompleto per la rinuncia di uno o più membri. La sentenza consolida l'orientamento già espresso in passato dai tribunali di Napoli (15/10/2009), Mantova (25/7/2009) e Monza (26/4/2001), secondo cui le dimissioni si sostanziano in un recesso, il quale, per il diritto, non tollera restrizioni che incidono sulla sua efficacia.

Da segnalare, invece, che la Cassazione (sentenze 941/2005 e 5928/1986) ha ritenuto sussistente l'automaticità degli effetti delle dimissioni, con esclusione della prorogatio, solo in presenza della sostituzione del dimissionario con un supplente.

L'orientamento del tribunale di Milano è certamente più garantista nei confronti dei sindaci i quali, in presenza di un'inerzia dell'assemblea nella nomina dei nuovi componenti, possono a tutti gli effetti considerarsi cessati, anche se non è stato eseguito alcun adempimento formale al Registro delle imprese. Nel contempo, l'assemblea è obbligata ad effettuare tempestivamente le nuove nomine non potendo più contare sulla prorogatio dei dimissionari.

Fonte: il Sole 24 Ore

News del 1 Dicembre 2010

 

Aggiungi commento

Per lasciare un vostro commento se siete degli utenti registrati dovete prima autenticarvi nel sito dall'area di login.
Se invece non siete registrati a questo sito dovete inserire obbligatoriamente un nome ed un indirizzo e-mail valido.
I commenti sono moderati dall'amministratore.


Codice di sicurezza
Aggiorna

Joomla SEO powered by JoomSEF

dal 16 gennaio 2006

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie Per saperne di più sui cookies leggi la nostra cookies policy.

Accetto i cookies da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information