Pubblica amministrazione: La tariffa eccessiva può mandare a casa il sindaco PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Se la nuova tariffa per i compensi dei commercialisti troppo cara per le imprese? Si può correre ai ripari. La circolare 9 del 14 aprile 2011 di Assonime (Associazione tra le Società Italiane per Azioni) esprime perplessità sull'applicabilità della tariffa anche ai rapporti già in corso, ma suggerisce che è possibile, in questo caso, risolvere il rapporto per eccessiva onerosità. La nota dà anche indicazioni "a regime" su come evitare la lievitazione dei compensi, ovvero evitando rimandi in bianco alla tariffa.

 

La circolare precisa in quali casi le nuove regole sui compensi per i dottori commercialisti e gli esperti contabili potrebbero produrre effetti già alle situazioni in corso. Occorre infatti che il sindaco sia iscritto all'albo in questione e che il compenso sia stato fissato in assemblea con un generico rimando alla tabella. Fuori da questi casi, il problema non si pone.

Assonime spiega che la vecchia tariffa prendeva in considerazione in modo unitario l'attività di controllo svolta dal sindaco, compresa l'attività di controllo sul bilancio, fissando un compenso globale. La nuova, invece, prevede onorari separati per l'attività di controllo sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e per l'attività di revisione legale. Quindi non più un unico compenso, ma la somma di voci diverse. Se però la vecchia tariffa stabiliva «che i compensi spettanti ai sindaci non potessero essere preconcordati dalle parti», la nuova non pone questo limite e quindi – per Assonime – «vale il principio generale indicato nell'articolo 22 della tariffa in base al quale è ammesso preconcordare gli onorari e cioè fissare preventivamente il compenso».

L'applicazione ai rapporti in corso, per Assonime «appare difficilmente compatibile» con i principi generali in materia contrattuale e con il fatto che per i sindaci di società per azioni il compenso debba essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'ufficio. Se con la nuova tariffa i compensi dovessero lievitare, «si potrebbe ipotizzare l'applicazione dell'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità». Un conseguenza grave, che però potrebbe essere «evitata qualora le parti scelgano di comune accordo la via della rinegoziazione dell'accordo».

Secondo Massimo Mellacina, consigliere nazionale dei dottori commercialisti, delegato alla tariffa professionale, «il richiamo alla possibilità di risolvere il rapporto per eccessiva onerosità suscita non poche perplessità. La norma è dettata per i contratti a prestazioni corrispettive e sembra essere del tutto inapplicabile al rapporto fra collegio sindacale e società». Quella dei sindaci, per Mellacina, è una rilevante funzione pubblicistica, in considerazione della quale il legislatore «impone che i sindaci possano essere revocati solo in presenza di giusta causa, imponendo inoltre, che la delibera di revoca sia approvata dal tribunale».

Leggi la Circolare n. 9 del 2011

Fonte: Sole24Ore

News del 2 Maggio 2011

 

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