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Pubblica Amministrazione: Meno poteri ai sindaci nelle scelte sulla sicurezza |
Pubblica Amministrazione |
Un freno alle deriva securitaria delle politiche della giustizia. Lo mette Una norma che aveva fatto molto discutere e che ha di fatto portato sul territorio a una proliferazione di provvedimenti che, nella pretesa di rafforzare la sicurezza, ha condotto a un mosaico disorganico di sanzioni. Significativo, a suo modo, il caso adesso approdato all'esame della Corte: il sindaco di un piccolo comune del Veneto aveva infatti emanato un provvedimento per vietare l'accattonaggio, molesto e insistente, sanzionandolo con una misura pecuniaria. Ma le ordinanze sindacali contestate incidono, per la natura degli obiettivi (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i destinatari (le persone presenti in un dato territorio), sulla sfera di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, disponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che hanno un indubbio contenuto impositivo disciplinando, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati. Però, « Una riserva di legge che non può essere considerata rispettata, nella valutazione della Consulta, dal decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2008 con il quale è stata meglio precisata la nozione di incolumità pubblica e sicurezza. Il decreto serve a regolare i rapporti tra autorità centrale e periferiche nella materia, ma non a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini. A volere tacere poi del fatto che la disposizione ha anche la conseguenza di introdurre un'irragionevole disparità di trattamento perché la stessa condotta può essere considerata lecita o illecita a seconda del territorio comunale nel quale è posta in atto. Per il minsitro dell'Interno Roberto Maroni «la bocciatura del potere di ordinanza dei sindaci da parte della Corte costituzionale è un errore. Si tratta di un fatto formale: ci vuole una legge e non un decreto amministrativo e noi rimedieremo per ripristinare questa norma importante». Fonte: Sole24Ore Leggi: Leggi la 115/2011 della Corte Costituzionale News del 18 Aprile 2011 |
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