Pubblica Amministrazione: Meno poteri ai sindaci nelle scelte sulla sicurezza PDF Stampa E-mail
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Un freno alle deriva securitaria delle politiche della giustizia. Lo mette la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 115/2011, depositata ieri e scritta da Gaetano Silvestri, ha dichiarato la parziale illegittimità della norma del testo unico dell'ordinamento degli enti locali (articolo 54, comma 4) nella versione modificata nella primavera del 2008 dal pacchetto sicurezza. La disposizione prevedeva che «il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

Una norma che aveva fatto molto discutere e che ha di fatto portato sul territorio a una proliferazione di provvedimenti che, nella pretesa di rafforzare la sicurezza, ha condotto a un mosaico disorganico di sanzioni. Significativo, a suo modo, il caso adesso approdato all'esame della Corte: il sindaco di un piccolo comune del Veneto aveva infatti emanato un provvedimento per vietare l'accattonaggio, molesto e insistente, sanzionandolo con una misura pecuniaria. La Consulta, nell'esaminare la legittimità della norma, dopo che la questione era stata sollevata dal Tar del Veneto, sottolinea che la disposizione attribuisce ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite.

Ma le ordinanze sindacali contestate incidono, per la natura degli obiettivi (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i destinatari (le persone presenti in un dato territorio), sulla sfera di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, disponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che hanno un indubbio contenuto impositivo disciplinando, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati. Però, «la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge».

Una riserva di legge che non può essere considerata rispettata, nella valutazione della Consulta, dal decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2008 con il quale è stata meglio precisata la nozione di incolumità pubblica e sicurezza. Il decreto serve a regolare i rapporti tra autorità centrale e periferiche nella materia, ma non a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini.

A volere tacere poi del fatto che la disposizione ha anche la conseguenza di introdurre un'irragionevole disparità di trattamento perché la stessa condotta può essere considerata lecita o illecita a seconda del territorio comunale nel quale è posta in atto. Per il minsitro dell'Interno Roberto Maroni «la bocciatura del potere di ordinanza dei sindaci da parte della Corte costituzionale è un errore. Si tratta di un fatto formale: ci vuole una legge e non un decreto amministrativo e noi rimedieremo per ripristinare questa norma importante».

Fonte: Sole24Ore

Leggi: Leggi la 115/2011 della Corte Costituzionale

News del 18 Aprile 2011

 

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