Pubblica Amministrazione: Mobilità del personale PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

L'articolo 13 del Collegato Lavoro (approvato lo scorso 19 ottobre u.s.) torna sulla questione della mobilità del personale nella Pubblica Amministrazione, fattispecie già trattata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2010.

L'articolo 33 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi indicate dalla legge (art. 4, 5, 16, 24 della legge n. 223 del 1991), rilevino eccedenze di personale debbano informare le organizzazioni sindacali (rappresentanze unitarie del personale e quelle firmatarie del CCNL del comparto o dell'area).

La comunicazione deve contenere:

•l'indicazione dei motivi che determinano il surplus di personale;

•le motivazioni tecnico ed organizzative in base alle quali non si ritiene praticabile la strada del riassorbimento all'interno della stessa Amministrazione;

•il numero, la collocazione e la qualifica del personale in esubero e quello del personale normalmente impiegato;

•le eventuali proposte per risolvere i problemi legati alle eccedenze ed i tempi di attuazione;

•le eventuali misure programmate per fronteggiare sul piano sociale l'attuazione del piano operativo.

Nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, dietro richiesta delle organizzazioni sindacali destinatarie della stessa, si procede ad iniziare l'esame congiunto nel corso del quale vanno esaminate le causali che hanno determinato le eccedenze, esplorando la possibilità di forme alternative alla risoluzione del rapporto, quali l'utilizzo di forme flessibili del rapporto (tempo parziale, telelavoro, ect.) o contratti solidarietà, o in altre amministrazioni comprese nell'ambito provinciale o in quelle diverse individuate nella contrattazione collettiva sulla base delle situazioni occupazionali.

Le OOSS hanno diritto a ricevere tutte le informazioni necessarie ed utili per la trattativa. La procedura si deve concludere con un accordo o con un mancato accordo entro quarantacinque giorni: ovviamente il mancato accordo deve evidenziare le posizioni espresse dalle parti. Mentre nel settore privato la prosecuzione del tentativo di conciliazione è un passaggio obbligato, nel settore pubblico è eventuale, nel senso che le OOSS possono chiedere che lo stesso prosegua per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli Enti Pubblici nazionali, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'assistenza dell'Aran.

La fase successiva, tuttavia, non può protarsi: questa va percorsa in quindici giorni, sicchè due mesi dall'apertura della procedura, tutto deve finire. La gestione delle eccedenze di personale può passare anche attraverso il c.d. passaggio di personale ad Amministrazioni diverse: la contrattazione collettiva ha l'onere di stabilire criteri e procedure, con copertura dei posti vacanti e previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Se ciò non avviene, l'Amministrazione colloca in disponibilità il personale che non ha trovato una nuova collocazione, pur attraverso i tentativi di ricollocazione nella stessa o in altre strutture pubbliche. La norma prevede, come nel settore privato, che l'individuazione dei lavoratori in esubero avvenga in primis, nel rispetto delle esigenze tecnico produttive, rispettando i criteri che siano stati prescelti con l'accordo sindacale.

In loro mancanza, si seguono i seguenti criteri in concorso con loro:

•anzianità, da intendersi, nel rispetto della giurisprudenza esistente nell'anzianità di servizio;

•carichi di famiglia, esso serve ad individuare lo status economico del lavoratore e della sua famiglia. Ne consegue che nella individuazione dei lavoratori secondo tale criterio non ci si può fermare alla mera analisi del calcolo degli assegni familiari erogati, ma occorrere effettuare un accertamento su tutta la situazione familiare, comprese convivenze more uxorio, purchè, in via preventiva, conosciute dal datore di lavoro;

•esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Con le prime si intende sottolineare l'ambito nel quale sussiste l'eccedenza di personale, con le seconde le possibili scelte soggettive dei lavoratori.

Va sottolineato, in ogni caso, che la Cassazione, riferendosi però al settore privato, ha affermato che il datore di lavoro deve valutare globalmente tutti i criteri legali e che la decisione finale può anche dare la prevalenza ad un solo criterio, quello delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, essendo lo stesso più coerente con le finalità della procedura.

Anche per la Pubblica Amministrazione si impone il rispetto sia della norma di non discriminazione nei confronti del personale femminile sia del rispetto della quota riservata ai disabili. Anzi, l'eventuale recesso è annullabile qualora al momento della cessazione del rapporto, il numero dei dipendenti occupati sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge.

L'articolo 33, comma 8, definisce il collocamento in disponibilità: le obbligazioni correlate al rapporto di lavoro sono sospese e gli interessati hanno diritto all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, per la durata massima di ventiquattro mesi, con corresponsione, se dovuti, degli assegni familiari.

Si è parlato di una somiglianza con la procedura collettiva di riduzione del personale del settore privato: ovviamente, ci sono delle differenze, riscontrabili, ad esempio, nel fatto che non trova applicazione tutta quella parte della normativa ove ci si riferisce, più o meno esplicitamente, all'Inps, come nel caso del così detto contributo d'ingresso che va pagato nell'atto dell'inizio della procedura, del saldo, correlato al numero dei lavoratori collocati in mobilità, alla dichiarazione di disponibilità ad una nuova occupazione o a processi di riqualificazione e formazione professionale postulati.

Precisato il contesto legislativo in essere, la riforma del Collegato Lavoro prevede l'applicazione della procedura descritta anche per gli esuberi:

•in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed alle autonomie locali, cosa che, nell'immediato futuro, potrebbe essere di particolare rilevanza se verrà attuato il cosidetto federalismo;

•in caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti pubblici, come potrebbe accadere nelle ipotesi in cui vengano attribuiti compiti a specifici soggetti a rilevanza pubblica costituiti ad hoc;

•in caso di esternalizzazione di attività o servizi, magari conferiti anche a soggetti privati.

Fonte: pubblicamministrazione.net

 

News del 16 Novembre 2010

 

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