Pubblica Amministrazione: nessun indennizzo ai professionisti per revoca incarico PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Una sentenza della Cassazione introduce una novità importante in materia di Pubblica Amministrazioneliberi professionisti: con la revoca di un incarico, infatti, l’ente pubblico che figura come committente del lavoro richiesto non è tenuto a corrispondere un indennizzo per il mancato introito percepito, ma deve versare solo il corrispettivo per il lavoro svolto fino alla cessazione del contratto.

La Cassazione ha pronunciato la sentenza 19524/2012 nei confronti di tre ingegneri reclutati dalla Provincia di Caltanissetta e, successivamente, sollevati dall’incarico a causa di alcune difficoltà di progettazione che rendevano inutile il compimento del lavoro commissionato.

L’iter giudiziale ha visto in un primo momento il Tribunale ordinario di Caltanissetta respingere il ricorso degli ingegneri e considerare concluso il contratto per inadempimento da parte di questi ultimi, ma la Corte d’Appello di Caltanissetta ha ribaltato questa delibera condannando la Provincia al pagamento di 300 mila euro giustificando la multa con la totale assenza di motivi per procedere con la risoluzione del contratto.

I professionisti hanno poi avviato un ulteriore ricorso per richiedere la liquidazione non solo delle spese sostenute ma anche del compenso calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti, appellandosi per ricevere anche un’indennità per il mancato guadagno. La Cassazione ha in via definitiva negato questa spettanza.

Fonte: pubblicamministrazione.net

 

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