Pubblica Amministrazione: Niente dimissioni online nella Pa PDF Stampa E-mail
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La nuova procedura di dimissioni online obbligatoria dal 12 marzo non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione, ai recessi durante il periodo di prova e ai lavoratori marittimi. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare 12/2016 diffusa dal ministero del Lavoro.

La procedura è stata introdotta dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 di attuazione del Jobs act al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Tuttavia, in vista della sua applicazione, gli addetti ai lavori hanno evidenziato la complessità dell’adempimento nonché diversi dubbi e punti critici (si veda il Sole 24 Ore del 2 e del 4 marzo).

Il ministero, però, conferma che le dimissioni, e le risoluzioni consensuali perché il Dlgs 151/2015 include anche queste, possono essere comunicate solo online. «Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci - si legge nella circolare - in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina».

Dunque non viene fornita una “via alternativa” nel caso in cui il dipendente si limiti a inviare una comunicazione in altra forma all’azienda oppure abbandoni il posto di lavoro (comportamento stimato in 70mila casi all’anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro). In tal caso al datore di lavoro non resta che il licenziamento, con relativo aggravio di costi (per il “ticket” a carico dell’impresa e per la Naspi a carico dello Stato).

Viene ribadito, inoltre, che il dipendente deve rispettare il termine di preavviso, pena il risarcimento del danno. Come evidenziato dal Sole 24 Ore del 2 marzo, con la nuova procedura la data valida delle dimissioni è quella in cui viene inviato il modulo, che magari segue anche di una settimana la comunicazione “ufficiosa” all’azienda, perché per dimettersi il dipendente deve avere il codice del sito ministeriale Cliclavoro e il Pin dispositivo dell’Inps (quest’ultimo, se non lo si ha già, richiede qualche giorno in quanto viene spedito tramite posta). Se invece ci si affida a un intermediario abilitato (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione), è sufficiente il codice Cliclavoro di quest’ultimo.

In entrambi i casi, con i codici si accederà a un modulo online disponibile in un’apposita sezione del sito del ministero del Lavoro. Una volta completato, il modulo verrà inviato alla direzione territoriale del Lavoro competente e alla casella di posta elettronica del datore di lavoro. A questo riguardo il Dm 15 dicembre 2015 di attuazione del Dlgs 151/2015 parla solo di posta elettronica certificata (Pec), mentre la circolare 12 stabilisce che il modulo «viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro», facendo intendere che la Pec sia opzionale.

Quanto alla non applicazione della procedura online per i dipendenti pubblici, il ministero motiva la scelta non su basi strettamente normative, ma sul fatto che la stessa ha come obiettivo principale il contrasto alle dimissioni in bianco «pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».

Consapevole dei dubbi e delle difficoltà connesse alle novità in vigore dal 12 marzo, il ministero mette a disposizione la casella di posta Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. per inviare domande, a cui verrà data risposta in una sezione dedicata del sito ministeriale, e pubblicherà un video-tutorial.

Fonte: ilSole24Ore.it 

 

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