Pubblica Amministrazione: Niente politica locale per segretari e dirigenti PDF Stampa E-mail
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I segretari comunali e provinciali e i dirigenti delle Pa non possono svolgere il ruolo di consiglieri, di sindaci e di assessori nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, nelle forme associative con questa soglia minima di popolazione e nelle Province della stessa regione in cui svolgono la propria attività lavorativa. È questo uno degli effetti di maggiore rilievo del Dlgs 39/2013. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il prossimo 4 maggio, per cui la disposizione comincerà a produrre i propri effetti già con il rinnovo degli organi elettivi di numerosi Comuni della fine del prossimo mese. Va sottolineato che queste regole non si estendono ai responsabili che nei Comuni privi di dirigenti esercitano funzioni dirigenziali.

La stessa incompatibilità è prevista tra lo svolgimento di ruoli dirigenziali in una Pa e gli incarichi di consigliere e/o di assessore regionale, e con l'essere componente dell'organo di indirizzo degli enti di diritto privato controllati dalla regione, da Province o da Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. In tutti questi casi matura l'incompatibilità, per cui i i soggetti interessati devono effettuare una scelta entro i 15 giorni successivi alla contestazione; nel caso in cui ciò non avvenga il legislatore prevede la decadenza automatica.

Gli effetti di queste norme meritano una valutazione approfondita: nei fatti, con queste regole, lo svolgimento, nella stessa regione di compiti dirigenziali in una Pa o di segretario in un Comune condiziona il corpo elettorale di un altro municipio. Non è chiara, in questo quadro, la ragione dell'esclusione dei piccoli e medi Comuni dall'ambito di applicazione della disposizione. Occorre inoltre sottolineare che i segretari comunali e provinciali, in quanto responsabili anticorruzione, sono espressamente indicati come i soggetti che devono vigilare sulla corretta applicazione di queste disposizioni. Essi devono contestare tanto le ragioni di inconferibilità quanto quelle di incompatibilità, e devono provvedere alla segnalazione all'Autorità anticorruzione, a quella Antitrust e alla procura regionale della Corte dei Conti delle violazioni che accertano. Tutti gli eletti devono, al momento dell'insediamento e con cadenza annuale, dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità; questa è condizione per potere svolgere questo incarico.

La disposizione irroga la sanzione del divieto per i cinque anni successivi di attribuzione di qualunque tipo di incarico in una amministrazione pubblica nel caso in dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali previste dall'ordinamento in questi casi. Infine, il decreto legislativo espressamente prevede l'irrogazione della sanzione della nullità per tutti gli incarichi che vengono conferiti in violazione delle nuove regole sulle incompatibilità e sulle inconferibilità di incarichi amministrativi.

Fonte: Sole24Ore

 

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