Pubblica Amministrazione: novità in tema di consulenza. Nuova circolare della Funzione Pubblica n.3/2011 (Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n. 122, interviene,  in  un  contesto  di  straordinaria  necessita'  ed urgenza, per emanare disposizioni volte al contenimento  della  spesa pubblica  e  a  contrastare  l'evasione  fiscale,   ai   fini   della stabilizzazione  finanziaria,   nonche'   per   il   rilancio   della competitivita' economica.

Sul  fronte  della  stabilizzazione  finanziaria,  la  manovra   si sviluppa con interventi finalizzati a ridurre il perimetro e i  costi della  pubblica   amministrazione,   degli   apparati   politici   ed amministrativi, nonche' con misure di  contenimento  delle  spese  in materia di impiego pubblico, invalidita' e previdenza.

Tra le disposizioni che incidono sulla riduzione  dei  costi  degli apparati amministrativi, vi e'  l'art.  6,  comma  7,  che  prescrive un'importante e specifica misura di riduzione delle spese  per  studi

ed incarichi di consulenza.

In  particolare   la   norma,   nel   perseguire   l'obiettivo   di valorizzazione delle professionalita' interne  alle  amministrazioni, stabilisce che: «a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi

ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.  1  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse  le  autorita'  indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni  di  ricerca  e  gli organismi equiparati nonche' gli incarichi  di  studio  e  consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla  regolamentazione  del settore finanziario, non puo' essere superiore al  20  per  cento  di quella  sostenuta  nell'anno  2009.  L'affidamento  di  incarichi  in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  alle  attivita'  sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco.».

Si ritiene utile fornire alcune  indicazioni  interpretative  della disposizione citata, precisando che la presente  circolare  e'  stata condivisa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  come  da nota del 4 marzo 2011, n. 5672.

Amministrazioni destinatarie e decorrenza.

Il decreto-legge n. 78/2010  risponde  all'impegno  concordato  dal Governo in ambito europeo di riportare l'indebitamento  netto  al  di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del  PIL  entro  il 2012.

La manovra, percio', interviene in larga parte sugli enti  e  sugli altri soggetti  che  costituiscono  il  settore  istituzionale  delle amministrazioni pubbliche i cui  conti,  sulla  base  del  Sec95,  il sistema europeo dei conti,  concorrono  alla  costruzione  del  Conto economico consolidato  delle  Amministrazioni  Pubbliche  individuati dall'ISTAT, ai sensi  del  comma  3,  dell'art.  1,  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196.

L'elenco e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 171 del 24 luglio 2010.

L'art. 6, comma  7  del  decreto-legge  n.  78/2010,  pertanto,  si applica alle amministrazioni  individuate  dal  suddetto  elenco.  Il legislatore, tuttavia, nel confermare tra i destinatari  della  norma l'inclusione delle autorita' indipendenti, ha  ritenuto,  invece,  di escludervi le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e  gli organismi equiparati.

Inoltre, l'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122,  in  sede  di conversione, ha, escluso dall'ambito  applicativo  della  norma  «gli incarichi  di  studio  e   consulenza   connessi   ai   processi   di privatizzazione e alla  regolamentazione  del  settore  finanziario», nonche'  «le  attivita'  sanitarie  connesse  con  il   reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale  delle  Forze  armate,  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Si  pone  l'accento  sul  fatto  che  l'art.  6,  comma   20,   del decreto-legge n. 78/2010 prevede che le disposizioni dell'art. 6, tra cui quella in  argomento,  non  si  applicano  in  via  diretta  alle regioni, alle province autonome e agli enti  del  Servizio  sanitario nazionale, per i quali costituiscono  disposizioni  di  principio  ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 6, comma 7,  del  decreto-legge  n.  78/2010,  introduce  il vincolo di riduzione della spesa con decorrenza dal 2011.

Per l'anno 2010 rimane fermo quanto previsto dall'art. 1, comma  9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (1), secondo cui «la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti  a  soggetti  estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno  2006,  non  potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno  2004.

Nel limite di  spesa  stabilito  ai  sensi  del  primo  periodo  deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi  di  consulenza conferiti a pubblici dipendenti.».

Il successivo comma  12,  dell'art.  1,  della  medesima  legge  n. 266/2005 prevedeva che la suddetta disposizione del comma  9  non  si applicasse alle regioni, alle province autonome, agli enti  locali  e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 505 della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedeva un'estensione di  ambito  poiche' disponeva che la citata disposizione di  cui  all'art.  1,  comma  9, della legge n. 266/2005, si applicasse alle amministrazioni pubbliche inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  Rimaneva

salva l'esclusione prevista dai commi 9, 12  della  stessa  legge  n. 266/2005, nonche' l'inapplicabilita' agli organi costituzionali.

Appare evidente che, a decorrere dal 2011, la misura  di  riduzione della  spesa  e'  piu'  restrittiva  per  le   amministrazioni   gia' contemplate  dalla  normativa  precedente  ed   ha   un   ambito   di applicazione soggettivo piu' ampio, ricomprendendo ora anche gli enti locali.

Tipologia di spesa.

La spesa  annua  oggetto  di  riduzione  e'  quella  per  studi  ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di  consulenza  conferiti  a  pubblici  dipendenti.  Detta  spesa,  a decorrere dal 2011, non puo' essere superiore  al  20  per  cento  di quella sostenuta nell'anno 2009.

Con Circolare del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, e' stato  chiarito  che  per  spesa «sostenuta» occorre intendere quella «impegnata».

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo,  con  deliberazione n. 6 del 15 febbraio  2005,  ha  fornito  una  definizione  di  dette tipologie di incarico.

In particolare, «per gli incarichi di  studio,  il  riferimento  è all'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica  n.  338/1994  che richiede sempre la consegna di una relazione scritta;  gli  incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del  programma  da parte  dell'amministrazione;  le  consulenze  si  sostanziano   nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.».

Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del  contratto  di lavoro autonomo, disciplinato  dall'art.  7,  comma  6,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa  per  tali tipologie   di   incarichi   costituisce,   per    il    responsabile dell'affidamento  dell'incarico  stesso,  illecito   disciplinare   e determina responsabilita' erariale.

Disposizioni speciali.

La misura di riduzione di spesa prevista dall'art. 6, comma 7,  del decreto-legge n. 78/2010 non si applica per gli incarichi di studio e consulenza conferiti ai sensi dell'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 165/2001, attesa le specifica disciplina prevista  per gli  uffici  di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  nonche'  le puntuali limitazioni di spesa disciplinate con  appositi  regolamenti adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della  legge  23  agosto 1988, n. 400.

Per le stesse ragioni si ritengono escluse, dal regime di riduzione previsto dalla norma in oggetto, le  strutture  di  missione  di  cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo del 30 luglio  1999,  n.

303,  recante  «Ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59», laddove il  provvedimento  che  le  istituisce  prevede  un  apposito contingente di  personale  da  utilizzare  mediante  conferimento  di incarichi  secondo   la   tipologia   in   argomento.   Resta   ferma l'applicabilita' dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 78/2010 ai compensi corrisposti ai soggetti  che  fanno  parte  delle  strutture tecniche di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  di cui all'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo  n.  303  del 199,  sempre  che  il  compenso  non   costituisca   il   trattamento retributivo di servizio.

La presente  circolare  e'  soggetta  al  controllo  da  parte  dei competenti organi.

News del 15 Luglio 2011

 

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