Pubblica Amministrazione: Partecipate, nessuna deroga alla riduzione dei compensi degli amministratori PDF Stampa E-mail
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Il vincolo della riduzione dei compensi degli amministratori delle società partecipate introdotto dal decreto Pa deve essere interpretato come tassativo e non consente eccezioni derivanti da situazioni contingenti.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 119/2015/Par del 10 luglio evidenzia come la riduzione degli stipendi degli amministratori delle società controllate dagli enti locali (affidatarie di servizi strumentali e di servizi pubblici), stabilita dalla legge n. 114/2014 con una riformulazione dell'articolo 4, commi 4 e 5 del Dl n. 95/2012, non possa comportare alcuna deroga e debba avere applicazione a spettro ampio (si veda l'articolo pubblicato sul quotidiano degli enti locali e Pa del 16 luglio 2015).

Il limite sui compensi

Il vincolo normativo determina che a partire dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di enti pubblici superiore al 90% dell'intero fatturato, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Tale disposizione viene estesa, dal comma successivo, anche alle società che gestiscono servizi pubblici locali e secondo la Corte dei conti deve essere applicata anche alle società già oggetto di misure di contenimento degli emolumenti.

Il parere fa riferimento, infatti, alle limitazioni a suo tempo definite dall'articolo 1, comma 726 della legge n. 296/2006 e accentuate dall'articolo 6, comma 6 del Dl n. 78/2010: a queste si deve quindi sommare la decurtazione del 20% (rispetto ai costi sostenuti nel 2013) applicata ai compensi erogati dal 2015.

L'intervento della Corte dei conti per l'Emilia Romagna si colloca nella scia di quelli delle sezioni regionali di controllo della Lombardia e, soprattutto, delle Marche.

Rigore confermato

Quest'ultima sezione, infatti, con la deliberazione n. 137/2015/Pardel 28 maggio, ha precisato che la norma, che espressamente si riferisce al «costo sostenuto per i compensi» deve essere applicata in modo rigoroso.

Non sono quindi ammesse interpretazioni volte ad ampliare la base di calcolo, includendo ad esempio nella stessa, voci particolari, quali le indennità e i rimborsi spese, facendo leva sul fatto che, in quanto meramente eventuali, sono configurabili come distinte rispetto al compenso indicato nella norma (si veda anche l'articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e Pa del 23 giugno 2015).

L'analisi delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è invece andata nel senso di far risultare il dato derivante dalla disposizione come onnicomprensivo, a maggior ragione perché la norma fornisce già nel suo testo un parametro in tal senso, stabilendo che la limitazione riguarda anche la remunerazione degli amministratori societari investiti di particolari cariche.

Ne scaturisce un quadro che dovrà essere attuato dalle società controllate dagli enti locali, pur rimanendo nella disponibilità di questi ultimi la possibilità di adottare specifici indirizzi in tal senso.

Fonte: ilsole24ore.com

 

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