Pubblica Amministrazione: Partecipazioni e concessioni da comunicare entro marzo PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Entro il prossimo 31 marzo le amministrazioni pubbliche – compresi comuni, province e regioni – dovranno ultimare l'invio dei dati relativi alle concessioni e alle partecipazioni. Un nuovo adempimento (circolare Economia 17 dicembre 2010), in materia di rendiconto patrimoniale dello Stato, che infittisce una già nutrita fila di obblighi, aumentando le duplicazioni presenti nel sistema.

La Finanziaria 2010 aveva introdotto, a carico delle amministrazioni pubbliche, l'obbligo di comunicare al dipartimento del Tesoro l'elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato o delle amministrazioni stesse, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo. I dati sono finalizzati alla elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, previsto dal Dpr 43/2008 (articolo 6, punto 8, lettera e), diverso dal conto generale del patrimonio dello Stato.

Lo Stato, in altri termini, vuole conoscere le reali consistenze del patrimonio per contribuire al contenimento del deficit e alla riduzione del debito pubblico.

Il primo livello di comunicazione, decollato nel mese di marzo dello scorso anno, ha riguardato i dati (ubicazione, riferimenti catastali, caratteristiche, utilizzo, valori) relativi ai fabbricati e ai terreni di proprietà, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo. I titoli di utilizzo possibili sono quattro: di proprietà (dello Stato o dell'ente che effettua la comunicazione); in affitto (locazione passiva); in uso governativo; altri.

Restano fuori dal censimento le strade, i ponti, i viadotti, le opere pubbliche, le cabine per erogazione di servizi, eccetera. Le informazioni sono trasmesse tramite il sito specifico, denominato «Patrimonio della Pa a valori di mercato» (https://contodelpatrimonio.tesoro.it), accessibile previa registrazione, per la quale sono necessari i dati anagrafici dell'amministrazione e del responsabile del procedimento e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti sono chiamati ad aggiornare i dati.

Successivamente, il decreto dell'Economia 30 luglio 2010 ha ampliato la ricognizione del patrimonio estendendola alle concessioni e alle partecipazioni, esercitando la facoltà prevista dalla Finanziaria di estendere la rilevazione «ad altre forme di attivo» ai fini della redazione dei conti patrimoniali. Mentre la manovra correttiva 2010 (comma 2, articolo 8, decreto legge 78/2010) aveva esteso l'adempimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'Istat.

Le concessioni riguardano i trasferimenti a soggetti pubblici o privati di diritti sui beni e servizi pubblici. Per ogni provvedimento gli enti devono specificare le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, i contenuti del contratto, i termini, i canoni, gli impegni del concessionario e il monitoraggio della concessione. Nella sezione partecipazioni vanno comunicate le quote o le azioni di società e/o enti (comprese istituzioni, aziende speciali, associazioni, fondazioni, consorzi), possedute direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate. Vanno esposte le valutazioni delle partecipazioni finalizzate alla determinazione del valore di mercato, con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Anche per questi ultimi aggregati valgono le modalità e gli obblighi di aggiornamento individuati per gli immobili, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di inadempimento, l'agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla Corte dei conti.

Così, da un lato, torna di attualità il tema della sovrapposizione dei monitoraggi: per le sole partecipazioni, i nuovi obblighi si aggiungono a quelli verso Funzione pubblica (Consoc), Corte dei conti (questionario sui bilanci), ministero dell'Interno (certificati di bilancio) e così via. Dall'altro lato, l'auspicio è che l'emersione dei valori del patrimonio immobiliare favorisca lo sviluppo, in termini economici e sociali, delle potenzialità dell'attivo degli enti pubblici.

Fonte: il Sole 24 Ore

News del 16 marzo 2011

 

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