Pubblica amministrazione: Per i Comuni crescono i rischi di «buchi» in bilancio PDF Stampa E-mail
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I chiarimenti forniti dal ministero dell'Economia sulle modalità di applicazione delle aliquote Irpef comunali – secondo il principio della progressività - non risolvono il problema sulla natura innovativa o retroattiva dell'articolo 1, comma 11 del decreto legge 138/2011. In pratica: l'obbligo della «progressività» vale anche per il passato, rendendo quindi viziati i prelievi fin qui effettuati, oppure si riferisce solo al futuro?

L'interpretazione letterale della norma porta a qualificarla come innovativa, dal momento che essa non è qualificata come norma interpretativa.

Prima delle modifiche apportate dalla manovra-bis (articolo 1, comma 11 del decreto legge 138/2011), i regolamenti comunali con fasce di reddito diversificate rispetto a quelle previste ai fini Irpef devono considerarsi, nel silenzio della norma originaria (articolo 1 del Dlgs 360/1998), legittimi in quanto approvati in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997. Quest'ultimo ha sottratto alla potestà regolamentare dei comuni solo la definizione della fattispecie imponibile, del soggetto passivo e dell'aliquota massima, prevedendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.

Da un'altra angolazione si può sostenere che il Dl 138/2011 legittimi l'operato di quei Comuni che finora hanno adottato un sistema di aliquote, nonostante il parere contrario del ministero dell'Economia che ha sempre negato la possibilità di istituire più fasce, senza però arrivare mai all'impugnazione delle delibere. Da questo punto di vista, la necessità di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività sembrano più orientate a uniformare l'articolazione delle fasce di reddito deliberate finora dai comuni.

Se si considera come sono state finora applicate le addizionali comunali e regionali in sede di accertamento del reddito delle persone fisiche, va tenuto in considerazione che il sistema informatico dell'agenzia delle Entrate non permette un'applicazione progressiva delle addizionali; di conseguenza, tutti gli accertamenti sono stati fin qui notificati applicando le aliquote sul reddito complessivo dichiarato.

L'interpretazione dell'Economia potrebbe quindi generare un nuovo contenzioso sugli accertamenti emessi dalle Entrate che riguardano contribuenti residenti in comuni o regioni che hanno da tempo adottato un sistema di aliquote differenziate.

Va comunque evidenziato che la normativa non garantisce la razionalità e progressività del prelievo comunale, visto che il comune può legittimamente articolare le fasce non in modo coerente alle aliquote Irpef, stabilendo, ad esempio, cinque fasce che vanno dallo 0,75 allo 0,8. Per essere coerenti con le percentuali di incremento delle aliquote Irpef occorre prevedere per le attuali cinque fasce le seguenti aliquote massime: 0,43 - 0,50 - 0,71 - 0,76 - 0,8. Il rischio è che un'applicazione progressiva non permetta ai comuni di introitare quanto necessario a pareggiare il bilancio 2012 e ciò spingerà i più verso l'adozione di un'aliquota unica, accompagnata da una fascia di esenzione.

Fonte: Sole24Ore
 

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