Pubblica Amministrazione: Personale alla prova subentro PDF Stampa E-mail
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Il passaggio delle risorse umane dal gestore uscente di un servizio pubblico locale a quello subentrante è regolato dalle discipline settoriali e dai contratti collettivi. Il Dpr 168/2010 delinea all'articolo 8 il quadro di riferimento per la selezione del personale, ma non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di gestione dei rapporti di lavoro nelle società affidatarie, confermando implicitamente che continuano ad essere normati dal Codice civile. La prospettiva di cambiamento del gestore in molti servizi pubblici per via degli affidamenti in scadenza alla fine del 2011 rende necessaria la verifica degli strumenti di garanzia per i lavoratori. La regolazione del trasferimento del personale dal vecchio al nuovo affidatario è stabilita da norme di rango legislativo per l'acqua e per il ciclo integrato dei rifiuti.

L'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 prevede che nel settore dei servizi idrici le risorse umane assunte presso la società uscente otto mesi prima dell'affidamento saranno soggette, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Al passaggio si applica la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda prevista dall'articolo 2112 del Codice civile.

L'articolo 202, comma 6, dello stesso Testo unico dell'ambiente definisce una regola analoga per i dipendenti dei soggetti gestori uscenti dei servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti. Rispetto a tale ultimo ambito, il contratto collettivo nazionale di lavoro di Federambiente apporta alcune disposizioni integrative, contenute nell'articolo 6, nelle quali si chiarisce che la società subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato, addetto in via ordinaria allo specifico servizio affidato.

In questa prospettiva, l'affidatario uscente deve trasmettere all'ente che indice la gara per il servizio pubblico locale l'elenco nominativo dei dipendenti interessati al passaggio e le informazioni relative ai contratti collettivi (anche decentrati) applicati agli stessi

La disposizione del contratto nazionale evidenzia come le tutele siano riferite ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato, escludendo dall'obbligo di riassunzione sia i lavoratori a tempo determinato sia gli eventuali collaboratori a progetto. Tale aspetto è rilevabile in tutte le aree di sviluppo dei servizi pubblici locali con rilevanza economica.

La regolazione del passaggio di personale tra gli affidatari vecchi e nuovi del servizio gas (dove molte gare sono in atto) è disciplinata da un complesso di disposizioni più articolato e fondato sempre sulla disciplina del trasferimento d'azienda dettata dall'articolo 2112 del Codice civile, ma destinato a un riassetto in forza di uno dei decreti specificamente dedicati alla disciplina delle gare in rapporto alla definizione degli ambiti territoriali minimi (Atem).

Nello schema di decreto diffuso per l'istruttoria partecipativa degli operatori di settore viene infatti a essere previsto che il personale, addetto alla gestione locale degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara, da almeno dodici mesi dalla data di richiesta delle informazioni per il bando di gara, è soggetto (ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati) al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore aggiudicatario, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. La stessa norma del decreto prevede che tale obbligo sia tuttavia limitato agli addetti risultanti da un rapporto con un numero medio molto elevato di clienti finali (uno ogni circa millecinquecento clienti).

Per molte altre tipologie di servizi pubblici locali (a rilevanza economica) rientranti nell'ambito applicativo del l'articolo 23-bis della legge 133/2008 e del Dpr 168/2010, il quadro di riferimento dei contratti nazionali di lavoro fa leva sull'applicazione delle tutele generali dell'articolo 2112 del Codice civile: possono essere ad esempio annoverati in questo quadro l'illuminazione pubblica o i servizi di gestione dei parcheggi (se non regolati dal contratto del settore trasporti). Nel passaggio dal vecchio al nuovo gestore, le risorse umane conservano i diritti derivanti dal precedente rapporto di lavoro e il nuovo affidatario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal Ccnl di provenienza, fino alla sua scadenza.

LA DISCIPLINA

Il trasferimento dal gestore Spl uscente al gestore subentrante è:

  • definito dalla normativa di settore

(in alcuni casi con limitazioni quantitative)

  • integrato nelle procedure dalle disposizioni di alcuni Ccnl
  • sviluppato rispetto alla regolazione del passaggio in caso

di trasferimento d'azienda (articolo 2112 del Codice civile)

LE TUTELE

  • Le garanzie sul trasferimento si applicano ai dipendenti assunti con rapporto a tempo indeterminato prima di una certa data dal nuovo affidamento (8-12 mesi)
  • Non possono essere compresi nella procedura i lavoratori con contratto a tempo determinato e i collaboratori a progetto
  • In sede di gara l'ente locale affidante deve precisare l'obbligo di trasferimento/riassunzione

L'ITER

La procedura del passaggio avviene secondo queste tappe:

  • i lavoratori del gestore uscente impegnati nella gestione del servizio si devono licenziare (e possono comunque rinunciare al passaggio al subentrante)
  • il nuovo gestore assume ex novo, senza prova, i lavoratori dell'affidatario uscente
  • il gestore subentrante applica ai lavoratori trasferiti le condizioni contrattuali che questi avevano con il vecchio affidatario (il trattamento economico e normativo si applica sino a scadenza del Ccnl)

Fonte: il Sole 24 Ore

News del 16 Novembre 2010

 

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