Pubblica Amministrazione: Prezzi Consip da non superare PDF Stampa E-mail
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Le Pa devono sviluppare le procedure per l'acquisto di beni e servizi applicando parametri qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni centralizzate, effettuate da Consip.

Le norme per la razionalizzazione di alcune fasi degli appalti, contenute nel Dl 52/2012 sulla spending review, rafforzano l'obbligo già previsto per tutte le stazioni appaltanti pubbliche (compresi gli enti locali) dall'articolo 26 della legge 488/1999, quando decidano di avviare percorsi di acquisto in modo autonomo.

Le amministrazioni sono tenute a rilevare nei bandi Consip i dati di riferimento per beni o servizi comparabili (mediante un'operazione di benchmark con le specifiche tecniche individuate come rispondenti alle proprie esigenze), con riferimento sia al prezzo (ad esempio, la base d'asta e gli eventuali prezzi unitari) sia alla qualità (ad esempio, i parametri di resa di un determinato prodotto). I parametri devono poi essere utilizzati nelle gare effettuate dal l'amministrazione, che non potrà derogare ai dati Consip.

In questa prospettiva, se in una gara Consip il prezzo unitario di un bene (per ipotesi, un computer portatile) è fissato nel bando a 800 euro, l'amministrazione che voglia sviluppare una procedura autonoma di acquisto dovrà assumere come prezzo unitario per la propria base d'asta proprio gli 800 euro (o stabilire un prezzo base inferiore). I parametri saranno resi disponibili da Consip sul proprio sito e il loro utilizzo è comunque obbligatorio quando l'acquisto di beni o servizi sia effettuato mediante una centrale di committenza territoriale.

Le novità sugli appalti contenute nel decreto si estendono anche allo sviluppo operativo delle procedure selettive.

L'articolo 12 del decreto recepisce le indicazioni elaborate dal Consiglio di stato, in adunanza plenaria, con la decisione n. 13 del 28 luglio 2011, codificando il principio in base al quale, nelle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura dei plichi contenenti la parte tecnico-qualitativa delle offerte deve avvenire in seduta pubblica.

La nuova norma stabilisce che la commissione giudicatrice, una volta aperti i plichi, proceda nella seduta pubblica solo alla verifica della presenza dei documenti prodotti, rimettendo invece alla seduta riservata le più delicate operazioni di valutazione delle offerte.

Il comma 3 dell'articolo 13 prevede inoltre che le nuove previsioni si applichino alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del Dl 52/2012 (ossia dal 9 maggio 2012).

Fonte: Sole24Ore

 

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