Pubblica Amministrazione: Promozioni, stop a partire dal 2011 PDF Stampa E-mail
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La partita delle progressioni orizzontali non si è ancora conclusa. Una recente sentenza del Tar Umbria dà l'opportunità di tirare le somme sull'istituto. L'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 sembrava aver definitivamente tolto ogni possibilità di facile passaggio di categoria: le progressioni sono di fatto ora possibili solo tramite concorso, con possibile riserva del 50% agli interni con conseguente necessità di possedere i titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Sull'effettiva decorrenza delle nuove regole c'è stata molta confusione. Lo stesso legislatore ha previsto infatti la nuova disposizione in un articolo di modifica al Dlgs 165/01, ma allo stesso tempo sembra aver previsto all'articolo 24 della riforma Brunetta uno slittamento al 31 dicembre 2010 per le autonomie locali.

In una corsa al foto-finish diversi comuni e province hanno quindi adottato negli ultimi giorni del 2009 modifiche al proprio fabbisogno di personale nella speranza di procedere in tempo con progressioni riservate tutte agli interni.

E qui iniziano i problemi. A livello interpretativo infatti si sono succedute tutta una serie di deliberazioni spesso discordanti tra le sezioni regionali della Corte dei conti. Mentre, secondo l'Anci, il 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore della riforma Brunetta) è paletto insormontabile. Avrebbero però potuto essere portate a termine solamente le progressioni che erano già state decise in documenti programmatori antecedenti anche se i relativi bandi non erano ancora stati emessi.

Il Tar Reggio Calabria, con la sentenza n. 914/2010, ritiene che tra passato e futuro delle progressioni verticali la scure è scesa definitivamente il 15 novembre 2009. Ma ciò che attesta la correttezza delle progressioni verticali ante riforma è la pubblicazione del bando. Il Tar precisa poi (in antitesi con quanto sostenuto dall'Anci) che il piano occupazionale, anche se approvato prima dell'entrata in vigore della legge, costituisce un atto generale di pianificazione che non può risultare impermeabile alle sopravvenienze normative che fissano divieti o impongono limiti.
Di parere contrario il Tar Umbria. Con una recente sentenza si tiene in vita la possibilità delle progressioni verticali "vecchia maniera" fino al 31 dicembre 2010. La nuova disciplina delle progressioni di carriera introdotta dal Dlgs 150/2009 – secondo il collegio – si applicherà agli enti locali a partire dal 1° gennaio 2011, termine entro cui le amministrazioni dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti.

Fonte: il Sole 24 Ore

News del 1 gennaio 2011

 

 

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