Pubblica Amministrazione: Regole unificate su aiuti e sussidi PDF Stampa E-mail
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Anche il rilascio del documento unico di regolarità contributiva utile per il godimento di sovvenzioni, contributi, benefici normativi e altri sussidi è stato oggetto di semplificazioni in sede di conversione del decreto del fare (Dl 69/2013) nella legge 98 del 9 agosto 2013. Attraverso l'inserimento dei commi da 8-bis a 8-quinquies, nel corpo dell'articolo 31, sono state dettate le regole per gestire le inadempienze contributive: in pratica, le amministrazioni che rilevano irregolarità contributive dal Durc devono operare una trattenuta dai benefici economici che si apprestano a concedere.

Con la circolare 36 del 6 settembre scorso il ministero del Lavoro ha chiarito i passaggi necessari. La pubblica amministrazione, prima di erogare alle imprese le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e i vantaggi economici di qualunque genere – inclusi i benefici e gli aiuti comunitari per la realizzazione di investimenti previsti dal comma 553, dell'articolo 1, della legge 266/2005 – deve acquisire il Durc.

Poi, secondo quanto disposto dal nuovo comma 8-bis, in caso di inadempienza contributiva, è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente al debito evidenziato dal Durc e a versarlo agli enti creditori interessati.

Per quanto concerne l'acquisizione d'ufficio del documento, i commi 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 31 ribadiscono il principio già enunciato dal Dpr 445/2000, precisando che ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo per realizzare investimenti produttivi, gli enti procedenti – anche per il tramite di gestori pubblici o privati dell'intervento interessato – sono tenuti a verificare la regolarità contributiva del beneficiario in sede di concessione degli aiuti e devono quindi acquisire d'ufficio il documento di regolarità contributiva conforme.

La validità del documento richiesto per qualsiasi finalità è stata portata dal decreto del fare a 120 dal rilascio (tranne per i Durc emessiprima del 21 agosto scorso che godono invece di una validità di 90 giorni).

Il comma 8-ter dell'articolo 31 ha disposto in modo esplicito che la nuova validità del Durc è applicabile anche per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa del l'Unione europea, statale e regionale e ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Quest'ultima tipologia di sgravi è anche subordinata al rispetto degli altri obblighi di legge e all'applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fonte: ilsole24ore.com

 

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