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Pubblica Amministrazione: Rischio prefetti sui mini-enti |
Pubblica Amministrazione |
L'articolo 19 del decreto legge 95/2012 sulla spending review interviene sulla normativa in materia di gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali fondamentali e recepisce alcune puntuali sollecitazioni pervenute dalle rappresentanze delle autonomie locali, cogliendo l'occasione per cercare di fare chiarezza sul l'intera disciplina. Pur dovendo sottolineare l'assoluta inadeguatezza della decretazione d'urgenza in tema di riforme, va riconosciuto tuttavia che il decreto pone rimedio ad una lunga, colpevole inerzia del legislatore. La principale novità, inserita in sede di conversione del decreto, consiste nella perentorietà dei nuovi termini di legge per l'avvio del processo associazionista, con un ruolo determinante assegnato al prefetto. Le scadenze da rispettare sono: il 1° gennaio 2013, per associare almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, e il 1° gennaio 2014 per le restanti funzioni fondamentali. In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente anche questo termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 131 del 5 giugno 2003: nell'ambito dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione viene nominato un commissario il quale provvede in senso conforme alla norma, sentito il Consiglio delle autonomie locali, tenuto conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali Le unioni ordinarie sono regolate dall'articolo 14, comma 28, del Dl 78/2010; a differenza della precedente disciplina, l'ambito applicativo comprende ora anche i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in precedenza esclusi in quanto soggetti all'obbligo specifico previsto dall'articolo 16, commi 1-16 del Dl 138/2011 (unioni "speciali" o "micro-unioni" nelle quali si associano tutte le funzioni). Ora la disciplina dell'articolo 16 costituisce una mera facoltà per questi enti : per tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti valgono gli stessi obblighi (articolo I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono esercitare le loro funzioni fondamentali in forma associata, ma possono farlo anche mediante una semplice convenzione; il nuovo comma 31 bis dell'articolo 14, del Dl 78/2010, rimanda all'articolo 30 del Tuel in materia di convenzioni, prescrivendo una durata almeno triennale. Si dispone, tuttavia, l'obbligo di verificare il raggiungimento – entro il triennio – di «significativi livelli di efficacia e di efficienza» subentrando, in caso contrario, l'obbligo di costituire l'unione, analogamente a quanto prescritto dal l'articolo 16 del Dl 138/2011 per le micro unioni. In altri termini, o si dimostrano gli effettivi risultati raggiunti o si deve fare l'unione. In definitiva, ora si fa sul serio. La riforma è stata progressivamente bilanciata e resa flessibile nei suoi contenuti, ma diventano più stringenti e tassativi i tempi di attuazione. La riduzione della spesa pubblica non può più attendere. Fonte: Sole24Ore |
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