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Pubblica Amministrazione: Scioglimento o alienazione delle partecipazioni detenute da regioni ed enti locali |
Pubblica Amministrazione |
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha modificato la comunicazione sulle procedure di applicazione dell’ex art. 4 comma 3 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135 (Provvedimento n. 24512). Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 95/12 prevede che nell’ipotesi in cui "per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato, l’amministrazione in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2013, predispone un’analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione di un parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione". Nell’area documenti Quadrinet: AGCM Comunicazione società partecipate art 4 dl 95-2013 Fonte: legautonomie.it |
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