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Pubblica Amministrazione: Sempre più ridotto l'impatto delle regole regionali |
Pubblica Amministrazione |
L'esigenza di «semplificazione» dell'apprendistato rischia di diventare un luogo comune: in realtà, in un mercato del lavoro soffocato da regole complesse e difficili da applicare, questo contratto rappresenta un esempio di semplicità, anche se questo aspetto non è stato ancora compreso dal mercato del lavoro. Se oggi si chiede a un direttore del personale se usa l'apprendistato, risponderà che non è convinto di questa forma contrattuale, perchè è complessa e perché le Regioni hanno un peso eccessivo. Nel 2011, però, con il Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), è stato fatto tutto quello che era necessario per semplificare l'istituto, azzerando sostanzialmente l'intervento delle Regioni per la forma più comune, l'apprendistato professionalizzante. Come si comprende leggendo qualsiasi contratto collettivo, oggi l'uso dell'apprendistato professionalizzante non richiede alcuna interazione con le norme regionali, comporta un impegno formativo molto ridotto (di regola 80 ore all'anno) che può essere adempiuto completamente in azienda (è ammessa la formazione in affiancamento) e senza particolari formalità (molti contratti hanno elaborato modelli di registro formativo). Il ministero del Lavoro, poi, con la circolare 5/2013 ha chiarito alle imprese che l'inadempimento formativo sarà sanzionato solo nei casi più gravi, e solo dopo che l'azienda non ha adempiuto agli inviti degli ispettori di lavoro per recuperare i debiti formativi. Certo, è rimasto l'impegno formativo, e qualche onere documentale (la redazione del piano e la registrazione della formazione), ma sono oneri semplici da curare. Fonte: ilsole24ore.com |
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