Pubblica Amministrazione: Senza dirigenti il fondo «perde» la produttività PDF Stampa E-mail
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Il fondo per le risorse decentrate, negli enti privi di dirigenza, deve essere ulteriormente ridotto del salario di produttività spettante al personale nominato titolare di posizione organizzativa. La questione, che spesso ha comportato contrapposizioni in sede di contrattazione decentrata, è stata affrontata e chiarita dalla Corte dei conti Lombardia, parere 1037/2010, secondo la quale la quota parte del salario di produttività in precedenza spettante al titolare di posizione organizzativa non potrà essere distribuita fra gli altri dipendenti ma costituirà un'economia comportando una riduzione del fondo.

La ferma presa di posizione della magistratura contabile era già stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Aran (parere n. 499-15B3) sin dall'applicazione del Ccnl 1° aprile 1999. Secondo l'Agenzia, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della attribuzione della relativa retribuzione di posizione, il fondo dell'articolo 15 del Ccnl del 1° aprile 1999 deve essere decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato. Forti di tale parere, gli ispettori della Ragioneria dello stato, in sede di verifica, hanno sempre censurato comportamenti difformi.

Le organizzazioni sindacali, pur non essendo materia demandata alla contrattazione decentrata, non hanno mai condiviso l'orientamento Aran in considerazione del fatto che nel contratto collettivo nazione non è presente una specifica disposizione in tal senso. Il vuoto normativo ha quindi determinato comportamenti differenziati da parte delle amministrazioni.

L'interpretazione

La Corte dei conti abbraccia la tesi datoriale che non consente di destinare ai rimanenti dipendenti la quota di salario accessorio non attribuita alle posizioni organizzative, per le quali la retribuzione di posizione e risultato vengono finanziate con risorse di bilancio. È evidente la volontà di evitare comportamenti che determinino la duplicazione della spesa: da una parte il trattamento economico mantenuto nel fondo e dall'altra la retribuzione collegata alla posizione organizzativa.

li enti, che non vi abbiano già provveduto, devono procedere alla decurtazione delle risorse decentrate ricorrendo, per le modalità di calcolo, alle indicazioni fornite dall'Aran nello stesso parere ovvero tenendo conto della media degli oneri degli ultimi due o tre anni. Oltre alla riduzione del fondo per l'anno in corso gli stessi enti dovranno recuperare le maggiori somme distribuite in passato, con riferimento almeno all'ultimo quinquennio.

Pur in assenza di specifiche istruzioni, il recupero degli anni pregressi potrà gravare sul fondo dell'anno 2010. Tuttavia, al fine di evitare che il recupero degli anni pregressi sul fondo 2010 si riverberi anche nel triennio 2011-2013 in applicazione del blocco previsto dalla manovra Tremonti, potrebbe risultare opportuno procedere alla rideterminazione dei fondi degli anni precedenti con il conseguente recupero sulle maggiori risorse distribuite ai dipendenti in allora in servizio.

L'estendibilità

Pur non risultando oggetto del parere in commento, il principio affermato deve essere applicato anche al fondo per il lavoro straordinario in quanto la retribuzione di posizione e risultato assorbe anche lo straordinario.

Il principio confermato dalla Corte dei conti coinvolge anche il salario accessorio del personale interessato ad esternalizzazioni di servizi e ai trasferimenti di funzioni, nell'ambito dei quali non può essere dimenticato il personale Ata trasferito nei ruoli statali nel 2000.

Fonte: il Sole 24 Ore

News del 1 gennaio 2011
 

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