Pubblica Amministrazione: Sindaco e controllore, ok al raddoppio PDF Stampa E-mail
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La validità e la tenuta dell'adozione dei modelli organizzativi 231 da parte di una società trova il suo punto fondamentale nell'attività dell'organismo di vigilanza (Odv).

Dal 1° gennaio 2012, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità (n. 183/2011), nelle società di capitali le funzioni dell'Odv possono essere svolte anche dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza (se si adotta il modello dualistico) o dal comitato per il controllo della gestione (sistema monistico), tenendo però ben presenti le differenze connesse alle diverse modalità di nomina e revoca dei due organi, alle distinte competenze tecniche a essi richieste, nonché al diverso regime di responsabilità.

Inoltre, nelle società di minori dimensioni, l'Odv può essere costituito da un solo membro, ricorrendo al responsabile di una funzione interna dotata di sufficiente autonomia e indipendenza o ad un consulente esterno. Nella maggior parte dei casi, però, l'Odv è un organo collegiale e spesso si compone di tre membri, qualcuno dei quali può svolgere la duplice funzione di sindaco e componente dell'Odv. Tale circostanza, secondo il Cndcec, è da valutarsi con favore soprattutto se entrambi gli organi sono collegiali e la situazione di sovrapposizione riguarda un solo membro: il duplice ruolo, infatti, eviterebbe onerose duplicazioni di attività e contribuirebbe a una razionale pianificazione e gestione del sistema dei controlli interni.

In ogni caso, va evitato che tra i componenti dell'Odv figurino soggetti che, per le funzioni svolte all'interno della società, possano rivestire il duplice ruolo di controllori e controllati o siano privi dei requisiti professionali e di onorabilità: in tal caso, infatti, le funzioni dell'organismo sarebbero vanificate e il giudizio di idoneità del «modello 231» da parte dell'autorità giudicante sarebbe negativo.

All'Odv competono solo compiti di controllo, finalizzati ad assicurare il funzionamento e l'osservanza del modello e non già a impedire il compimento degli illeciti. I compiti dell'Odv consistono nella verifica dell'effettività e adeguatezza del modello adottato, vigilando sulla rispondenza tra quanto previsto dallo stesso e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al suo rispetto, nonché nella valutazione della capacità del modello di prevenire i comportamenti illeciti. In caso di violazioni del modello, l'Odv è tenuto a comunicarle agli amministratori, affinché questi ultimi possano applicare le sanzioni previste. L'Odv deve poi verificare la solidità e la funzionalità nel tempo del modello, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità e sollecitarne l'aggiornamento.

Per la tipologia dei controlli cui è tenuto, il Cndcec esclude la possibilità di configurazione in capo ai singoli membri di una responsabilità penale (articolo 40, comma 2, Codice penale), sempre che gli stessi non abbiano preso parte direttamente, attraverso l'omissione delle proprie funzioni di vigilanza, a un illecito compiuto da altri.

Fonte: Sole24Ore

 

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