Pubblica Amministrazione: Spending review più «flessibile» per i servizi pubblici PDF Stampa E-mail
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Il Dpcm 6 aprile 2013, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 127, 1 giugno 2013, nasce per affrontare un caso specifico, ovvero l'esclusione dai commi 4 (composizione dei cda), 9, 10 e 11 (assunzioni e trattamenti retributivi) dell'articolo 4 del Dl 95/2012 di società come Equitalia, Riscossione Sicilia e Sose.

L'importanza del decreto, però, non nasce dall'elenco delle società escluse, quanto dal fatto che esso assume un valore eminentemente interpretativo.

Gli elementi di interesse si ritrovano nella parte di narrativa che è elemento costitutivo e fondamento del dispositivo. Tra i vari «considerato che», se ne rinviene uno che assume appunto rilevanza generale: e conferma l'interpretazione per la quale l'articolo 4 della spending review, ed in particolare i commi 4, 9, 10 ed 11, non si applicano alle società che non rientrano tra quelle destinatarie delle previsioni del comma 1, e, in particolare, che ne sono escluse e società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica.

Si conferma, perciò, che le società di servizi pubblici locali non rientrano nelle previsioni relative ai vincoli del personale previsti ai commi 9, 10 ed 11. Il Dpcm 6 aprile 2013, pertanto, contribuisce a fare chiarezza in un testo confuso e che ha visto interpretazioni difformi nel Governo (si veda si veda Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2013 e del 15 aprile 2013) e da parte della Corte dei Conti, quali la Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, nella delibera 285/2012.

Il tema ha un immediato riscontro pratico anche in tema di controlli, perché sempre il DL 95/2012 recitava all'articolo 6, comma 3, che «il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11». Di fatto, quindi, le società di servizi pubblici locali, sono escluse oggi esplicitamente anche da tali ispezioni.

Nonostante questo chiarimento, i vincoli assunzionali che riguardano le società pubbliche in generale e quelle di servizi pubblici in particolare restano però un tema caldo, perché restano tutti i dubbi interpretativi e di applicazione della infinità di norme che hanno toccato questi temi.

È sempre più urgente, infatti, aprire una riflessione, anche normativa, che regoli in modo chiaro e ragionevole le questioni sul tavolo, ispirandosi, a nostro giudizio, dal principio che i vincoli vanno trattati a livello di gruppo comunale e non di singola azienda come richiesto dalla sentenza 46/2013 della Corte Costituzionale. Occorre pertanto definire in modo inequivoco la superficie del gruppo e stabilire in modo inequivoco come debbano essere trattate le società di ambito, ovvero quelle a cui partecipano più enti locali e che ad oggi creano le situazioni di maggiore incertezza: cosa accade se su dieci comuni soci anche uno solo ha superato il fatidico tetto del 50% di spese del personale e quindi si trova in divieto assoluto di assumere?

Fonte: ilsole24ore.com

 

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