Pubblica amministrazione: Stop ai controlli sui creditori per chi attende contributi «Pa» PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni si possono allargare le maglie dei controlli, ma per «interesse pubblico» e quando i beneficiari siano individuabili con precisi requisiti di legge.

Dopo la circolare n. 27 della Ragioneria dello Stato sull'ambito di applicazione dell'articolo 48 bis del Dpr 602/73 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 1° novembre e 28 settembre scorsi), è il sottosegretario all'Economia, Bruno Cesario, a intervenire sul tema, rispondendo, nel question time alla commissione Finanze della Camera, a un'interrogazione di Roberto Fluvi (Pd).

La circolare era dedicata alle verifiche che la Pa deve effettuare prima di pagare i creditori: l'articolo 48 bis stabilisce che nel caso risultino debiti a ruolo di oltre 10mila euro i pagamenti vanno bloccati. La circolare chiariva, tra l'altro, che i contributi a imprese che importino un vero e proprio diritto soggettivo in capo al beneficiario non sono soggetti a controllo e che l'omessa verifica va segnalata alla Corte dei conti solo in presenza di un effettivo danno erariale.

La domanda posta da Fluvi mirava a sapere «come si intenda assicurare che l'erogazione degli incentivi statali avvantaggi solo le imprese sane», alla luce, appunto, della circolare n. 27.

Cesario ha ribadito che la circolare n. 27 ha chiarito come l'interesse pubblico possa prevalere rispetto alle verifiche, proprio quando «il legislatore fissi i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione e le modalità per la determinazione della stessa emerge la considerazione come la medesima incentivazione risulta finalizzata al raggiungimento di obiettivi valutati prioritari» per la collettività. Cesario cita poi l'esempio del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive (legge 44/99): le verifiche, in questo caso, comprometterebbero le finalità del fondo.

Ma Cesario va oltre: «un'applicazione indistinta della verifica disciplinata dall'articolo 48 bis a tutti i beneficiari di erogazioni e provvidenze economiche – quali, ad esempio, anche gli aiuti concessi a determinati settori produttivi in crisi, le provvidenze economiche attribuite al fine di incrementare la produzione di un determinato bene o servizio, i sussidi volti a sostenere i livelli occupazionali, eccetera – potrebbero determinare, di fatto, l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi, anche di carattere strategico».

Fonte: Sole24Ore

 

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