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Pubblica Amministrazione: Supplenti comunali esclusi dai vincoli sui contratti a termine |
Pubblica Amministrazione |
I supplenti comunali sono «salvi» dai vincoli sui contratti a termine previsti dalla riforma del lavoro (legge 92/2012). Va in questa direzione il parere del dipartimento della Funzione pubblica n. 37561 del 19 settembre. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, è emersa l'esigenza di ricorrere al personale a tempo determinato per far fronte a temporanee scoperture d'organico, o ad assenze dal servizio. Gli enti hanno pensato di ricorrere agli insegnanti che avevano già prestato servizio l'anno scolastico scorso. Riforma del lavoro alla mano, qualche solerte funzionario ha bloccato le assunzioni perché non era trascorso sufficiente tempo fra la cessazione dell'anno scolastico e il nuovo incarico. La legge 92/2012 (articolo 1, comma 9, lettera g), modificando l'articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001, stabilisce infatti che il rinnovo del contratto a termine con lo stesso lavoratore non può avvenire entro 60 giorni dalla scadenza se il primo contratto ha durata fino a sei mesi, ed entro 90 giorni in caso di durate superiori, pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per La risposta della Funzione pubblica abbraccia la tesi dell'Anci, sottolineando che il legislatore ha, da sempre, riservato attenzione al settore educativo e scolastico. La necessità di garantire la continuità didattica, come attuazione del diritto allo studio previsto dalla Costituzione, rende inapplicabili le norme che limitano «la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente per tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi». Sorge il dubbio, allora, che al personale scolastico degli enti locali non si applichi in toto il Dlgs 368/2001. Dopo aver richiamato la necessità del concorso pubblico per conferire incarichi a termine, Fonte: Sole24Ore |
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