Pubblica amministrazione: Tagli lineari per i fondi ai Comuni PDF Stampa E-mail
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Il 30 settembre è scaduto l'utilizzo dei criteri di virtuosità al fine di differenziare i tagli ai trasferimenti statali (ora fiscalizzati) nel 2012, per cui ora subentra il meccanismo sostitutivo del taglio proporzionale.

La manovra correttiva dell'estate scorsa (articolo 14 del decreto legge 78/2010) aveva stabilito per il 2012 il taglio degli assegni statali destinati ai Comuni soggetti al Patto di stabilità di 1 miliardo, in aggiunta all'importo di 1,5 miliardi decurtato nel 2011 (per le Province rispettivamente 300 e 500 milioni).

La ripartizione sarebbe dovuta avvenire secondo i criteri fissati in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, tenendo conto dei parametri relativi a: rispetto del patto di stabilità interno, minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente e conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. Nell'ipotesi di mancata intesa entro il termine del 30 settembre, il decreto legge fissa il criterio proporzionale, già utilizzato per i tagli del 2011 (decreto Ministro dell'Interno 9 dicembre 2010).

Responsabili finanziari e amministratori, nell'attesa dell'uscita del decreto del Ministero dell'Interno (programmato entro il 30 ottobre), possono ora determinare i tagli per il 2012: verosimilmente, applicando alla quota di entrate statali venute a mancare nel 2011 il coefficiente del 66,67%. Per gli enti che rinnoveranno il consiglio va aggiunto il taglio di 118 milioni connesso ai costi della politica (articolo 2, comma 183 legge 191/2009).

L'importo sarà decurtato dal fondo sperimentale di riequilibrio dove andrà a compensarsi, con segno opposto, anche l'effetto della fiscalizzazione del l'addizionale comunale sul l'energia elettrica prevista dal decreto sul fisco municipale (articolo 2, comma 6 del Dlgs 23/2011). Per conoscere l'ammontare esatto del fondo sperimentale di riequilibrio occorre però attendere il decreto di riparto, previsto entro il 30 novembre (articolo 2, comma 7 del Dlgs 23/2011); non è detto, infatti, che la distribuzione avvenga con gli stessi criteri adottati nel 2011, quando non si era avviata, per esempio, la rilevazione dei costi standard (anche se è improbabile che siano pronti già per quella data).

Dovrebbero invece essere dissipate dalla legge di stabilità le nebbie che circondano i vincoli di finanza pubblica con un primo ordine di chiarimenti afferenti la virtuosità che dividerà in classi i comparti degli enti locali. Molto probabilmente nel 2012, primo anno di applicazione dei nove indicatori previsti dall'articolo 20 del decreto legge 98/2011, dovrebbero entrare in vigore solo quattro di essi e cioè: rispetto del patto di stabilità interno (probabilmente dell'ultimo triennio); rapporto fra entrate correnti riscosse ed entrate accertate; autonomia finanziaria; equilibrio di parte corrente (come anticipato nel Sole-24 Ore del 3 ottobre). A essi dovrebbe comunque aggiungersi il riconoscimento delle azioni poste in essere per il recupero dell'evasione erariale. Agli enti primi della classe sarà concesso il premio dell'azzeramento delle manovre ai fini del patto di stabilità, compresa quella subita nell'anno 2011.

Esse saranno compensate all'interno del comparto con un peggioramento degli obiettivi assegnati agli enti non virtuosi.

Sempre nella legge di stabilità dovrebbe trovare conferma l'applicazione del meccanismo della Robin Tax, arrivato per dare fiato agli enti locali sotto forma di un abbattimento del sacrificio ai fini del patto. Per i Comuni la riduzione potrebbe attestarsi intorno ai 500 milioni rispetto alla manovra di 1,7 miliardi.

Attenzione però all'effetto sui bilanci delle sanzioni collegate alla mancata istituzione del consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011. Gli enti che entro fine anno non avranno istituito l'organismo, già previsto come obbligatorio dal decreto legge 78/2010, non potranno beneficiare dello sconto sulla manovra del patto finanziato con la Robin Tax. Come seconda sanzione, inoltre, non avranno diritto ad incamerare, per il periodo 2012- 2014, l'intero gettito recuperato grazie alla partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, in luogo del 50% stabilito dal decreto sul fisco municipale (mentre con la manovra dell'estate 2010 era passato dal 30% al 33%).

Fonte: Sole24Ore

 

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