Pubblico impiego: il nuovo Codice del Processo Amministrativo PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il Dl 104/10, contenente il nuovo Codice del Processo Amministrativo che, per la prima volta, codifica in un unico testo tutte le regole del processo.

Come è noto, le controversie relative al rapporto di pubblico impiego sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, giudice naturale dei diritti soggettivi tra privati e pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, Dl n. 165/01 la giurisdizione amministrativa veniva, infatti, relegata in due ambiti residuali: le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti nella Pubblica Amministrazione; le controversie in materia di lavoro di cui all'art. 3 del Dl n. 165/01, ivi compresi quelli attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

In particolare, sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario e restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo alcune categorie di lavoratori esclusi dal processo di privatizzazione: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e prefettizia; professori e ricercatori universitari; personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garanti; personale della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale.

L'art. 133 del Codice del processo amministrativo si preoccupa, per la prima volta, di riunire in un unico articolo tutte le vigenti ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A.

La lettera i) dell'art. 133, tra le altre, prevede le controversie relative al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

L'art. 13 del nuovo Codice detta l'ultima disposizione espressamente riferita al pubblico impiego.

Recita, infatti, il comma 2 che per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede del servizio.

Accanto alla tradizionale azione di annullamento, proponibile nel termini di decadenza di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo, per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, il Codice prevede anche l'azione di condanna comprensiva dell'azione risarcitoria, l'azione avverso il silenzio e l'azione di accertamento della nullità.

Ora l'art. 30 del Codice prevede la possibilità dell'esperimento in via autonoma dell'azione di condanna, nelle materie di giurisdizione esclusiva e nei casi di risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.

Nei casi di giurisdizione esclusiva può essere chiesto anche il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, che resta assoggettato all'ordinario termine di prescrizione.

L'azione di condanna deve essere, invece, completamento all'esercizio delle altre azioni. Questa è essenzialmente atipica, come confermato dall'art. 34, comma 1, lett. c), in base al quale il giudice può condannare all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

L'art. 30, comma 5, infine, precisa come, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria possa essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza di annullamento.

Per il danno derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento la domanda di risarcimento deve essere proposta entro 1 anno e 120 giorni dalla scadenza del termine per provvedere.

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

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