Ultimi articoli commentati
- Salario accessorio dei dipendenti comunali: diciamo la verità!! (5)
- Governo: Decreto Legge n. 101/2013 e pensionamento del personale pubblico (1)
- Roma Capitale: decaduti o in corso di ritiro i concorsi per dirigente (1)
- Roma Capitale: riduzione della spesa per il personale, nuovi criteri per gli incarichi di p.o. e nuove assunzioni di dirigenti? (1)
- Pubblica Amministrazione: largo ai giovani? (1)
Phoca - Google AdSense Easy
Cassazione: condanna penale per furto e mancato licenziamento |
Varie |
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15058 del 17 luglio 2015, ha affermato il principio relativo all’applicazione dell’art. 18 ( e quindi, antecedente alla nuova previsione contenuta, per i nuovi assunti a partire dal 7 marzo 2015, dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23/2015), secondo il quale il fatto materiale che ha portato alla condanna penale non comporta che il giudice del lavoro sia obbligato a legittimare i provvedimenti disciplinari sulla base delle stesse motivazioni, atteso che si tratta di illeciti e sanzioni che rispondono a finalità non sovrapponibili. Questo l’antefatto. Un gruppo di cinque lavoratori dipendenti di un supermercato si erano appropriati di prodotti alimentari e a seguito di ciò, il datore di lavoro, denunciando penalmente i dipendenti ( e la causa penale era terminata con una condanna), aveva proceduto anche al licenziamento disciplinare motivato dalla sottrazione di beni aziendali. La Suprema Corte, dopo aver ricordato che l’accertamento del fatto materiale rappresenta una sorta di area comune ai due processi, ha sottolineato come i due giudici siano del tutto autonomi nell'apprezzamento. Il provvedimento di natura privatistica ( il licenziamento operato dal datore di lavoro) non può essere vincolato alle conclusioni del giudice penale. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione emessa dai giudici di primo e secondo grado con la quale i licenziamenti erano stati ritenuti illegittimi in quanto l’appropriazione dei generi alimentari non è necessariamente indice di volontà fraudolenta, è pienamente legittima, anche in considerazione della constatazione che la misura del recesso risulta sproporzionata rispetto al dettato contrattuale, essendo più appropriata una sanzione di natura conservativa. Fonte: dottrinalavoro.it |
Se invece non siete registrati a questo sito dovete inserire obbligatoriamente un nome ed un indirizzo e-mail valido.
I commenti sono moderati dall'amministratore.