Cassazione: Pass per disabili falso, per la Cassazione è ricettazione PDF Stampa E-mail
Varie

L'utilizzo di un falso certificato di autorizzazione al transito e al parcheggio libero nelle aree riservate dai Comuni ai disabili è un tema di grande impatto, soprattutto nelle more dell'entrata in vigore del Dpr 30 luglio 2012 n. 151 in base la quale il 15 settembre 2015 tutti i contrassegni per disabili emessi dai Comuni dovranno essere sostituiti dal Contrassegno Unificato Disabili Europeo.

Sul tema, lo scorso anno, la Cassazione si è espressa configurandolo come reato di ricettazione (Cassazione, Sezione II penale, n. 47129/2014). Il principio formulato dalla Corte di legittimità ha dichiarato, infatti, inammissibile il ricorso proposto contro la pronuncia della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, aveva assolto dal reato di tentata truffa un automobilista sorpreso alla guida di un veicolo munito di un falso contrassegno per disabili, perché il fatto non costituisce reato, e rideterminato la pena inflitta in primo grado per il più grave reato di ricettazione (articolo 648, comma 2, Codice penale).

Falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative

La Corte di Cassazione si è allineata al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di delitti commessi da privati contro la pubblica fede, secondo cui il presupposto che integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (articoli 477 e 482 Codice penale) è la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato ai disabili, «a nulla rilevando l'assenza del timbro a secco e, comunque, dell'attestazione di autenticità, che non incide sulla rilevanza penale del falso, allorché il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede» (Cassazione, Sezione V, sentenza n. 14308/2008). In tale contesto a nulla rileva la circostanza che non siano stati effettuati accertamenti sulla proprietà dell' autoveicolo sul quale era stato apposto il documento o su chi avesse materialmente prodotto lo stesso, in quanto la Corte d'appello in assenza di giustificazioni addotte dall'imputato «ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale in base al quale ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Cassazione, Sezione II, sentenza n. 41423/2010).

Principio, quest'ultimo, dal quale la pronuncia in narrativa non si è allontanato, come si evince dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che milita in tal senso. Basti citare la sentenza n. 3783/1998, costantemente evocata dagli Ermellini, secondo cui si configura il delitto di ricettazione ogni qual volta l'agente «si è posto il quesito circa la legittima provenienza della cosa, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione". Ragione per la quale il dolo è ravvisabile ogni qual volta l'imputato assuma un comportamento contraddittorio per cercare di fornire una spiegazione sulla provenienza della cosa di cui è in possesso ovvero nel caso in cui "la situazione fattuale sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma consapevole accettazione del rischio che la cosa fosse di illecita provenienza» (Cassazione, Sezione II, sentenza n. 45256/2007). Circostanza che, nel caso di specie, è palesata dal fatto l'imputato era stato trovato in possesso di un certificato di autorizzazione al transito e al parcheggio nelle aree riservate ai disabili, intestato dal Comune di Napoli ad un soggetto deceduto, senza che l'imputato fornisse alcuna giustificazione in merito.

D'altro canto, milita in tal senso il principio formulato dalla sentenza n. 108/2015 del Tar Liguria in merito al trasporto di cortesia del portatore di handicap, nella parte in cui cita l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 328/2000, secondo cui " il contrassegno invalidi da rilasciare a persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta è strettamente personale» non vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Fonte: ilsole24ore.com

 

Aggiungi commento

Per lasciare un vostro commento se siete degli utenti registrati dovete prima autenticarvi nel sito dall'area di login.
Se invece non siete registrati a questo sito dovete inserire obbligatoriamente un nome ed un indirizzo e-mail valido.
I commenti sono moderati dall'amministratore.


Codice di sicurezza
Aggiorna

Joomla SEO powered by JoomSEF

dal 16 gennaio 2006

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie Per saperne di più sui cookies leggi la nostra cookies policy.

Accetto i cookies da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information