Consiglio di Stato: congedo parentale al padre anche se la madre è casalinga PDF Stampa E-mail
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Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, ha ribadito la possibilità da parte del lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri di congedo parentale anche se la moglie è casalinga.

Si tratta di quei riposi previsti dall’art. 40 del TU sulla maternità e riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

La Corte ha ritenuto che la normativa deve fornire un sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale previste dall’art. 31 della Costituzione, il quale pone l’accento sul beneficio del padre ai permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività ( nella fattispecie, quella di “casalinga” ), che la distolgano dalla cura del neonato.

A sostegno della condivibisibilità di tale interpretazione va richiamata Cass. n. 20324 del 20.10.2005, che, esaminando la questione della risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, assimila l’attività domestica ad attività lavorativa, richiamando i principii di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione.

L’espressione non lavoratrice dipendente il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa; ciò perché la madre casalinga non può farsi rientrare nella menzionata ipotesi che ha riguardo ai casi in cui la donna, esplicando una attività lavorativa non dipendente (e non potendo, di conseguenza, avvalersi del periodo di riposo giornaliero, riservato ai soli lavoratori subordinati), sia ugualmente ostacolata nel suo compito di assistenza al figlio”

Fonte: dottrinalavoro.it

 

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