Curiosità: Indagini Gdf per calcolare il mantenimento PDF Stampa E-mail
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Delega ad ampio raggio alla Guardia di finanza per ricostruire il patrimonio e la capacità “contributiva” dell’ex-coniuge ai fini dell’assegno di mantenimento che egli è tenuto a versare. I militari possono utilizzare tutte le banche dati pubbliche e devono trovare elementi del patrimonio dell’interessato anche se sono intestati a terzi. Così il Tribunale di Milano (ordinanza del 3 aprile 2015, giudice Buffone) ha interpretato le innovazioni introdotte dalla riforma della filiazione (legge 162/2014), che riguarda anche l’acquisizione dei dati reddituali delle parti processuali, incrementando l’efficacia delle indagini patrimoniali, nei processi di separazione e di divorzio.

L’ordinanza, ricordato quanto poteva sinora essere di ausilio a questi fini al giudice della separazione, ha espressamente citato la nuova norma , che dà al giudice i poteri di:
• accedere alle banche dati (di Entrate, enti previdenziali e Pra) tramite i gestori, ai sensi dell’articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (le stesse che disciplinano la ricerca dei beni da pignorare da parte degli ufficiali giudiziari);
• ricercare i beni (degli onerati) con modalità telematiche anche in procedimenti che riguardano la famiglia;
• utilizzare le informazioni comunicate all’agenzia delle Entrate.

Il Tribunale ha così disposto accertamenti di polizia tributaria da parte della Gdf competente per territorio sulla persona dell’onerato, indicandone non solo le generalità ma anche il codice fiscale. Le finalità dell’indagine specificate nell’ordinanza sono:

• accertare l’effettivo tenore di vita indicando l’acquisto di beni di particolare valore;
•accertare la consistenza del patrimonio immobiliare anche se intestato a soggetti terzi;
• accertare la misura dei redditi dichiarati, la partecipazione a imprese e società e la presenza di eventuali cointestazioni di fatto;

• acquisire informazioni specifiche interrogando l’Anagrafe tributaria e in particolare la banca dati dell’agenzia delle Entrate sui rapporti con gli intermediari bancari, postali e finanziari;
• acquisire informazioni specifiche sulla consistenza dei depositi bancari nel triennio precedente;
•verificare la titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento, carte di credito o di debito, eventualmente collegate a soggetti terzi.

Così specificate le finalità delle indagini di polizia tributaria, il Tribunale ha dato espressa facoltà agli accertatori della Gdf di accedere alle banche dati in questione, conferendo inoltre loro la massima discrezionalità sull’adempimento del mandato.

Infine, l’ordinanza fissa il termine per l’espletamento dell'incarico, disponendo che il risultato delle indagini venga depositato in busta chiusa da consegnare direttamente al solo giudice. A questi spetterà, dopo aver letto le risultanze, darne notizia alle difese delle parti, dando loro autorizzazione a trarne copia, per svolgere, con memoria scritta, le necessarie difese.

Queste modalità non devono stupire, perché l’ordinanza dispone e regola, non una consulenza tecnica d’ufficio (istituto che consentirebbe la nomina, contestuale, dei consulenti tecnici di parte e una loro interazione diretta con l’ausiliario del giudice), ma l’espletamento delle indagini di polizia tributaria, che sono cosa assolutamente diversa. Ciò comunque non vieta che una consulenza tecnica d’ufficio in tema di lettura contabile dei dati acquisiti dalle indagini possa poi essere disposta nel prosieguo dell’istruttoria.

Fonte: ilsole24ore.it

 

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