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Pubblica Amministrazione: Centrale unica per bandire le gare d' appalto |
Pubblica Amministrazione |
L'articolo 19 del decreto legge sulla spending review (Dl 95/2012) riformula la normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, secondo modalità più graduali ed equilibrate. Mentre si continua ad arricchire la normativa speciale sulle micro-unioni (articolo Viene ridefinito e leggermente ampliato l'elenco delle funzioni fondamentali che i Comuni fino a 5mila abitanti devono gestire in forma associata, tramite unione o convenzione. Con un parziale passo indietro relativo ai servizi demografici, inclusi tra le funzioni fondamentali ma esclusi espressamente dall'ambito di quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; resta peraltro a nostro avviso la possibilità di un loro accentramento, alla luce anche dell'articolo 16 del Dl 138/2011 che qualora applicato prevede l'unificazione di tutte le funzioni - compresa dunque l'anagrafe, lo stato civile, la materia elettorale e statistica. La terminologia utilizzata nell'elenco non è sempre chiara e univoca: si ritiene in particolare che le funzioni di amministrazione generale comprendano la globalità dei servizi interni, sia amministrativi che finanziari, ferma restando la facoltà di considerare in modo specifico le segreterie comunali e di mantenere in essere le relative convenzioni. Tra i servizi interni da associare vi è certamente quello informatico: il comma 7 dell'articolo 19 dispone l'abrogazione dei commi da 3-bis a 3-octies dell'articolo 15 del Dlgs 82/2005, superando cosi l'antinomia dovuta alla sovrapposizione delle due diverse normative sulla gestione associata delle funzioni Ict. Altro servizio interno è quello che si occupa di appalti, da accentrare secondo lo schema della centrale unica di committenza (articolo 33 del Dlgs 163/2006) dal 1° aprile Nulla dice, infine, l'articolo 32 del testo unico enti locali sul trasferimento delle competenze, politiche e gestionali, dagli organi comunali a quelli del l'unione; l'articolo 16 del Dl 138 rappresenta un utile punto di riferimento ma sarebbe opportuno recepire il principio nella disciplina generale delle unioni. Con riferimento alle funzioni conferite, tutte le competenze gestionali spettano agli organi tecnici dell'unione. Lo stesso principio sembra applicabile sul piano politico, pur dovendosi individuare alcune fattispecie riservate agli organi di governo del singolo comune (ad esempio, gli atti del sindaco come ufficiale di governo citati dall'articolo 16, comma 8). In attesa di ulteriori sviluppi in fase legislativa è necessario delimitare in sede interpretativa tali fattispecie. Dovremmo cercare di creare un quadro giuridico chiaro ed esaustivo prima dell'avvio della riforma, senza demandare decisioni fondamentali al l'improvvisazione e, quindi, al diritto vivente. Fonte: Sole24Ore |
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Commenti
sono titolare di una piccola azienda che chiede una informazione molto semplice.
Partecipo ad alcune gare di appalto che aziende tipo AMA di Roma,Amsa di Milano ,vari comuni ect. emettono il Bando.
Queste aziende,a chi partecipa,chied ono il Durc in regola ,altrimenti non si può partecipare.
Bene,la mia domanda è questa:queste aziende che non sono in regola con i fornitori,per ritardato pagamento,posso no bandire delle nuove gare?non dovrebbero essere in regola con i pagamenti ai fornitori?.
Noi contribuenti siamo,in definitiva,forn itori dello stato,e dobbiamo essere in regola,ma lo stato che è un fornitore nostro perchè non e in regola?
Scusatemi se ho fatto un pò di confusione,ma il senso si capisce benissimo.
Attendo una Vs. risposta.
Grazie per la collaborazione (vediamo se qualcuno li risponde)
Stopponi 393 94 54 652
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